Cassazione Penale, Sentenza n. 22515/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando un vizio di motivazione: sostiene che i giudici di merito hanno fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusivamente su poche intercettazioni (tre conversazioni telefoniche del 1° giugno 2024 e due conversazioni ambientali del 2 maggio e del 4 agosto 2024), senza prove testimoniali da collaboratori di giustizia e senza la contestazione di reati-fine. Contestava l'interpretazione data alle conversazioni (tra cui un presunto coinvolgimento nella "tarantella" familiare e un viaggio in Spagna con il padre), ritenendole ambigue e non univoche, e ha lamentato l'assenza di specificazione temporale e di modalità nella imputazione provvisoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e dirette a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, non essendovi stata indicazione di alcuna violazione di legge, travisamento della prova o illogicità manifesta emergente dal testo del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito la partecipazione dell'indagato al clan Amato-Pagano sulla base delle conversazioni. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione: il ricorrente avrebbe dovuto indicare specifiche violazioni di legge, travisamenti di prova o vizi di manifesta illogicità; censure generiche non sono ammissibili in cassazione.
Norma applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione del provvedimento (adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione).
Giurisprudenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021)
Richiamati principi giurisprudenziali in tema di controllo di legittimità: la Corte non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e di merito (compresa l'interpretazione delle intercettazioni) se non in presenza di manifesto travisamento, illogicità o violazione di norme; il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito: le valutazioni sull'interpretazione delle intercettazioni e sull'intensità degli indizi spettano al giudice di merito e possono essere impugnate in Cassazione solo per specifici e manifesti vizi di logica o violazioni di legge.
- Per contestare con successo un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario indicare puntualmente errori di diritto, travisamenti probatori dimostrabili o incoerenze manifeste nella motivazione; censure generiche sono inammissibili.
- L'assenza di dichiarazioni accusatorie da parte di collaboratori di giustizia non esclude di per sé la sussistenza di gravi indizi se esistono altre fonti indiziarie ritenute congrue dal giudice.
- Conversazioni intercettate ambigue richiedono, ai fini dell'annullamento, la dimostrazione di una illogicità manifesta nell'interpretazione data dal giudice; la mera diversa lettura possibile non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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