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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22515/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando un vizio di motivazione: sostiene che i giudici di merito hanno fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusivamente su poche intercettazioni (tre conversazioni telefoniche del 1° giugno 2024 e due conversazioni ambientali del 2 maggio e del 4 agosto 2024), senza prove testimoniali da collaboratori di giustizia e senza la contestazione di reati-fine. Contestava l'interpretazione data alle conversazioni (tra cui un presunto coinvolgimento nella "tarantella" familiare e un viaggio in Spagna con il padre), ritenendole ambigue e non univoche, e ha lamentato l'assenza di specificazione temporale e di modalità nella imputazione provvisoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e dirette a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, non essendovi stata indicazione di alcuna violazione di legge, travisamento della prova o illogicità manifesta emergente dal testo del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito la partecipazione dell'indagato al clan Amato-Pagano sulla base delle conversazioni. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il vizio di motivazione: il ricorrente avrebbe dovuto indicare specifiche violazioni di legge, travisamenti di prova o vizi di manifesta illogicità; censure generiche non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione del provvedimento (adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione).

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021)

    Richiamati principi giurisprudenziali in tema di controllo di legittimità: la Corte non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e di merito (compresa l'interpretazione delle intercettazioni) se non in presenza di manifesto travisamento, illogicità o violazione di norme; il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito: le valutazioni sull'interpretazione delle intercettazioni e sull'intensità degli indizi spettano al giudice di merito e possono essere impugnate in Cassazione solo per specifici e manifesti vizi di logica o violazioni di legge.
  • Per contestare con successo un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario indicare puntualmente errori di diritto, travisamenti probatori dimostrabili o incoerenze manifeste nella motivazione; censure generiche sono inammissibili.
  • L'assenza di dichiarazioni accusatorie da parte di collaboratori di giustizia non esclude di per sé la sussistenza di gravi indizi se esistono altre fonti indiziarie ritenute congrue dal giudice.
  • Conversazioni intercettate ambigue richiedono, ai fini dell'annullamento, la dimostrazione di una illogicità manifesta nell'interpretazione data dal giudice; la mera diversa lettura possibile non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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