Cassazione Penale, Sentenza n. 5531/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione e specificazione del rispetto del termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art.175 cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Daci ha chiesto la rescissione del giudicato (sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/1/2020, confermata dal Tribunale di Torino 6/12/2018) sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento per l'inerzia del difensore d'ufficio; la Corte di appello di Perugia ha qualificato la richiesta come istanza di restituzione in termini per appellare ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato né allegato il rispetto del termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art.175 cod. proc. pen. (termine decorrente dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore) e non abbia specificato quando abbia avuto conoscenza della sentenza di appello, così da non consentire verifica della tempestività della richiesta.
Norme richiamate
Richiede che la istanza di restituzione in termini per appellare sia proposta entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla cessazione dell'evento che ha impedito la tempestiva impugnazione (caso fortuito o forza maggiore). La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché il ricorrente non ha allegato né dimostrato il rispetto di tale termine né indicato la data di conoscenza della sentenza.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso. Qui la Corte ha applicato l'onere delle spese processuali al ricorrente e ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per osservare che, nella fattispecie, non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia ciò non ha impedito l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art.616.
Massime di principio
- Quando si chiede la rescissione del giudicato o la restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale, l'istanza deve espressamente qualificarsi ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. e indicare con precisione la data in cui è cessato l'evento impeditivo (o la data in cui è venuta a conoscenza della sentenza).
- È indispensabile allegare e, se possibile, documentare il rispetto del termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art.175; la mancata indicazione della data di conoscenza della sentenza rende la verifica della tempestività impossibile e determina l'inammissibilità.
- Occorre fornire prove o elementi concreti sull'inerzia del difensore d'ufficio (comunicazioni, certificazioni, attestazioni) per dimostrare che l'impossibilità di partecipare al giudizio è dipesa da causa a lui non imputabile.
- La mancata diligenza non aggravata da colpa grave può non comportare esenzioni dalle conseguenze economiche: anche in mancanza di elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'inosservanza dei requisiti procedurali può determinare condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616.
- Prima di proporre istanze di restituzione in termini, è utile chiedere consulenza e predisporre documentazione probatoria tempestiva (notifiche, certificazioni, istanze precedenti al difensore) per evitare che il vizio formale di mancata indicazione del termine comporti l'inammissibilità.
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