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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di integrazione del trattamento di fine rapporto, che il lavoratore assumeva calcolato senza tenere conto di premi erogati nel corso del rapporto, e da una separata domanda di manleva fondata su una dichiarazione sottoscritta da un esponente del gruppo societario. In sede di rinvio la corte territoriale ha ricalcolato il TFR includendo l’intero periodo lavorativo rilevante, sulla base degli atti di causa e della precedente ordinanza rescindente della Cassazione, ma ha respinto la manleva ritenendo che l’impegno fosse stato assunto solo da un soggetto determinato e in relazione a una sola società, senza estensione alle altre società convenute. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione delle regole ermeneutiche e della disciplina della scissione, sostenendo che la manleva dovesse operare nei confronti di tutte le società del gruppo; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare vicende penali e profili collegati alla manleva; 3) violazione degli artt. 100 e 303 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto tardiva/inammissibile l’estensione della domanda di manleva a una delle società. La società resistente che ha proposto ricorso incidentale ha invece contestato la corretta applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione sul perimetro della domanda di TFR, sostenendo che la corte d’appello avesse oltrepassato i limiti del giudicato interno e del giudizio rescissorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del lavoratore perché la censura sulla manleva mirava in realtà a una diversa interpretazione del contenuto negoziale e della sua estensione soggettiva, questione riservata al giudice di merito e non sindacabile nei termini dedotti; ha escluso inoltre l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che il ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito e che gli elementi istruttori evocati non integravano di per sé un fatto decisivo ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi ulteriore e autonoma, mentre la decisione impugnata si reggeva già sulla ragione sostanziale dell’inesistenza, in capo alle società convenute, di un obbligo di manleva. Anche il ricorso incidentale della società è stato respinto, poiché la corte di rinvio si era limitata ad applicare il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di legittimità nel ricalcolare il TFR sulla base degli atti di causa e del periodo lavorativo complessivo rilevante. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte di entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; l’omesso esame di elementi istruttori non basta, se non si traduce nell’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se del tutto mancante o meramente apparente, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del testo negoziale è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 2506 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla scissione, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l’accertamento di merito sull’ambito soggettivo della manleva.

  • art. 100 c.p.c.

    La carenza di interesse può costituire una ratio autonoma e, se non efficacemente censurata, rende inammissibili le ulteriori doglianze.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio principale della sentenza di rinvio.

  • art. 414 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in chiave di nullità del procedimento, ma senza incidere sulla corretta applicazione del principio di diritto in sede di rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    La corte di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione; qui il giudice di merito è stato ritenuto pienamente conforme al dictum rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non risultante violato nella liquidazione del TFR effettuata in sede di rinvio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme alle norme sulla motivazione, senza esito favorevole per il ricorrente incidentale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma non idoneo a infirmare la decisione impugnata.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione al procedimento del lavoro, ma senza rilievo decisivo rispetto alla questione del perimetro del giudizio di rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che alcune espressioni del motivo incidentale risultavano al limite del divieto di usare espressioni sconvenienti o offensive.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia radicalmente assente, meramente apparente o logicamente incomprensibile; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti o degli atti di causa.
  • L’interpretazione di una dichiarazione negoziale o di una manleva è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione dalla diversa lettura prospettata dalla parte, salvo violazione specifica dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, cioè idoneo, se valutato, a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e può riesaminare la causa solo nei limiti tracciati dalla decisione rescindente.
  • In materia di liquidazione del TFR, il perimetro della domanda va individuato sulla base degli atti di causa e dell’effettivo interesse sostanziale fatto valere, non in modo meramente formalistico sulla base di una lettura atomistica delle allegazioni iniziali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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