Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24012/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, con la memoria depositata è stato ribadito che l'esame di un testimone sarebbe stato assolutamente indispensabile. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità e che, comunque, la censura mirava a contestare il mancato esercizio del potere di rinnovazione istruttoria in un contesto in cui i giudici di merito avevano già motivato in modo adeguato sulla responsabilità, anche sulla base delle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria e della mancata indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza del bene o dell'oggetto in contestazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata rinnovazione istruttoria fosse generica e ripetitiva rispetto alle deduzioni già svolte in appello, e che non emergessero lacune o manifeste illogicità della motivazione idonee a giustificare il sindacato di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità può derivare sia da genericità intrinseca sia da mera riproposizione delle censure già disattese in appello.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale ed è rimessa alla discrezionalità del giudice quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il diniego di rinnovazione istruttoria può essere censurato in cassazione solo se dalla motivazione della decisione emergano lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che la prova richiesta avrebbe potuto evitare.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e realmente argomentate; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già esposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in sede di legittimità solo quando si dimostri che la decisione presenti lacune o evidenti illogicità su punti decisivi e che l'assunzione della prova richiesta avrebbe potuto incidere sul giudizio.
  • Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non è di per sé censurabile in cassazione se la motivazione di merito è già completa, coerente e fondata su elementi sufficienti per la decisione sulla responsabilità.
  • La reiterazione in memoria di censure già dichiarate generiche o infondate non sana l'inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.