Cassazione Penale, Sentenza n. 7524/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che rigettava il riesame relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 28.500,00 rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare. Ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 191, 321 e 415-bis c.p.p., sostenendo che gli accertamenti patrimoniali della P.G. del 17/09/2020, svolti dopo l'avviso di conclusione indagini del 04/09/2020, fossero inutilizzabili e che l'indagato non avesse avuto effettiva possibilità di difesa; (2) violazione dell'art. 240-bis (riferito alla disciplina della confisca) e censura di illogicità della motivazione del tribunale per avere omesso di valutare documenti che giustificavano la provenienza delle somme (prestito bancario di euro 6.000,00, accredito di euro 1.900,00 per risarcimento, e donazioni della nonna per euro 13.000,00).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'inutilizzabilità degli atti: è pacifico l'orientamento per cui attività integrative successive all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. non sono inutilizzabili se la relativa documentazione viene depositata e subito messa a disposizione dell'indagato, il quale nel caso aveva potuto esercitare la difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per essere proposto contro provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p., che ammette ricorso per cassazione solo per "violazione di legge": le doglianze di illogicità della motivazione non sono sindacabili in questa sede. Inoltre la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i profili sostanziali, osservando che la documentazione prodotta era insufficiente a provare la lecita provenienza della somma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Gli avvisi di conclusione indagini non rendono inutilizzabili le attività integrative svolte successivamente se la documentazione viene depositata e subito messa a disposizione dell'indagato, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.
art. 240-bis cod. proc. pen. (disciplina sulla confisca)
La confisca puo' essere disposta quando non sia dimostrata la lecita provenienza delle somme; nel caso il tribunale ha ritenuto non sufficiente la documentazione offerta dall'indagato per spiegare l'origine dei fondi.
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, limitando il sindacato della Corte alla solo questione di legge e non all'adeguatezza logico-argomentativa della motivazione.
La doglianza di illogicità manifesta della motivazione rientra tra i motivi indicati dall'art. 606 ma non è sindacabile in cassazione quando il ricorso è limitato alla sola 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; l'illogicità può essere dedotta con specifico motivo solo se consentito.
Prevede le conseguenze pecuniarie per il ricorrente in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; nel caso è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norma richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Procuratore Generale: qui rilevante solo come riferimento procedurale alla formulazione delle conclusioni.
Massime di principio
- Accertamenti patrimoniali svolti dopo l'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) non sono automaticamente inutilizzabili se la documentazione viene tempestivamente depositata e messa a disposizione della difesa, consentendo l'effettivo esercizio dei diritti di difesa.
- Avverso provvedimenti cautelari reali (sequestri, misure ablatorie) il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge: le contestazioni basate su presunta illogicità o insufficienza della motivazione sono, di norma, inammissibili in cassazione salvo che si tratti di mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione.
- Quando l'indagato non fornisce spiegazioni convincenti o documentazione idonea a provare la lecita provenienza di somme sequestrate, il giudice può legittimamente confermare il sequestro finalizzato alla confisca anche se esistono elementi che il ricorrente ritiene giustificativi (prestiti, risarcimenti, donazioni), salvo che tali elementi siano documentalmente provati e strettamente riconducibili all'indagato.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile contro provvedimenti cautelari reali è esposto al rischio di condanna alle spese e ad ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto è opportuno valutare preventivamente la rilevanza processuale delle censure di fatto e di diritto.
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