Cassazione Penale, Ordinanza n. 04505/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene nel merito della responsabilità, che resta ferma secondo la decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per sostituzione di persona e l'aumento di pena per continuazione. Deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie; la censura, tuttavia, è ritenuta dalla Corte di cassazione estranea al proprio sindacato perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio ed è comunque priva di specificità, essendo sostanzialmente riproduttiva di doglianze già proposte in appello e già disattese. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p.; anche tale censura è ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva già motivato sulla congruità dell'aumento. La Corte ribadisce inoltre che la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
La continuazione giustifica un aumento di pena la cui quantificazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché congruamente motivata.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
La determinazione della pena deve aderire ai parametri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento delle risultanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già espressamente disattese dalla decisione impugnata.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manifestamente arbitraria o sorretta da motivazione illogica.
- La mera doglianza sull'eccessività della pena, senza evidenziare specifici errori di diritto o manifeste illogicità, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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