Cassazione Penale, Ordinanza n. 27793/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata all'esito di concordato in appello, con la quale la pena dell'imputato era stata ridotta ad anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Dal testo risulta che il ricorso non conteneva censure riconducibili ai soli profili ammissibili contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., e in particolare non deduceva vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della decisione, né l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza. La Corte osserva quindi che le doglianze investivano profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a una ulteriore motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza emessa all'esito di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo specifici vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia o all'omessa declaratoria di prescrizione già maturata, mentre nel caso concreto il ricorrente non aveva articolato motivi riconducibili a tali ipotesi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per specifici vizi, in particolare quelli relativi alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della decisione o all'omessa declaratoria di prescrizione già maturata.
È richiamata la procedura camerale da seguire per l'esame del ricorso.
Non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo i limiti specificamente riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto vizi che incidono sulla validità del concordato o sulla corrispondenza tra quanto concordato e quanto deciso, nonché l'omessa declaratoria di una prescrizione già maturata prima della pronuncia.
- Non è consentito trasformare il ricorso avverso il concordato in appello in una rivalutazione dei motivi rinunciati o in una censura sulla mancata verifica generalizzata delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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