Cassazione Penale, Ordinanza n. 35161/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per estorsione, tentata estorsione e lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa, in relazione a fatti risalenti ai giorni 6-9 ottobre 2018. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentando il travisamento dei dati probatori, con particolare riferimento alle dichiarazioni di alcuni testimoni, alla ricostruzione cronologica degli eventi e, più in generale, alla attendibilità della persona offesa. In sostanza ha chiesto una diversa lettura del compendio istruttorio e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era congruamente motivata, non apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria, e che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, operazione preclusa al giudice di legittimità. È stato ribadito che non sono deducibili in cassazione censure sulla mera persuasività della motivazione o sulla diversa valutazione delle prove, e che la credibilità della persona offesa è tema di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso concreto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano verificate credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto. La motivazione di merito aveva ritenuto la persona offesa pienamente attendibile, anche perché riscontrata da altri testimoni e da un referto medico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Le richieste delle parti civili per le spese del grado sono state dichiarate inammissibili per tardività.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente una nuova valutazione del merito o la mera contestazione della scelta di attendibilità compiuta dal giudice di merito, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le regole di prova dichiarativa rafforzata non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna, previa verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Legittima l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Nel giudizio camerale di legittimità, memorie e produzioni depositate oltre i termini sono tardive e non possono essere considerate, neppure ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste del vizio di motivazione: la Corte di cassazione controlla la tenuta logica e giuridica della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- È inammissibile la censura che si limiti a contestare la persuasività, la completezza o la maggiore plausibilità di una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione impugnata non presenta mancanza, manifesta illogicità o contraddizioni decisive.
- La credibilità della persona offesa è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o evidenti aporie.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non richiedono i riscontri previsti per le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso; possono essere poste a fondamento della condanna se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto.
- La presenza di riscontri esterni, come altri testimoni o documentazione medica, rafforza la tenuta della motivazione sulla responsabilità e rende difficilmente censurabile in cassazione l'apprezzamento di attendibilità compiuto in appello.
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