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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01741/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società mandataria di una cessionaria di credito aveva agito contro il Comune per il pagamento di corrispettivi relativi a fornitura di energia elettrica, fondando la pretesa su un contratto di somministrazione e su un successivo accordo transattivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte e, nella motivazione, aveva dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria originaria. Il Comune aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, che si fosse formato giudicato interno sull’inammissibilità dell’intervento della cessionaria e che, quindi, fosse carente la legittimazione della successiva cessionaria a intervenire in appello; inoltre contestava l’opponibilità e la rilevanza dei contratti di cessione e lamentava l’uso di una scrittura privata disconosciuta. In cassazione il Comune ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e omessa considerazione del giudicato interno relativo all’intervento della precedente cessionaria; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. e di norme sulla cessione di crediti verso la P.A., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d’appello avesse deciso su questioni coperte da giudicato e che la cessione fosse inefficace verso il Comune per difetto di forma/notifica; 3) violazione dell’art. 214 c.p.c. per l’utilizzazione di una scrittura privata disconosciuta e non verificata; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, con contestazione sia della mancata compensazione sia della mancata condanna alle spese della parte il cui intervento era stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e la prima parte del quarto; ha accolto solo il profilo del quarto motivo relativo alle spese, ritenendo che la parte che interviene inammissibilmente, una volta dichiarata l’inammissibilità, debba essere considerata soccombente e possa quindi essere condannata alle spese. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione a tale punto e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna della società Aigis Banca S.p.A. al pagamento in favore del Comune delle spese del primo grado di giudizio, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per giusti motivi. Il resto della decisione di merito è rimasto fermo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno può operare solo nei limiti della questione effettivamente decisa e devoluta; la vicenda processuale del cedente non impedisce di per sé al cessionario di esercitare autonomamente la facoltà di intervento ex art. 111 c.p.c., se non vi è un giudicato sostanziale sul diritto in cui è succeduto.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del diritto sostanziale ha una autonoma facoltà di intervenire nel processo, anche in appello, indipendentemente dalle vicende processuali del cedente, perché la posizione processuale del successore è distinta e autonoma rispetto a quella del dante causa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta in modo specifico e autosufficiente il contenuto del motivo di appello e gli elementi fattuali/processuali rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 214 c.p.c.

    La censura sulla scrittura privata disconosciuta non è esaminabile se proposta come diretta contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello sulla rilevanza del documento.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale è rimessa al potere discrezionale del giudice; tuttavia, la parte che abbia proposto un intervento dichiarato inammissibile può essere considerata soccombente e quindi condannata alle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione in parte qua.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440

    Richiamato dal ricorrente come disciplina della cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 115 d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554

    Richiamato dal ricorrente sulla forma e notificazione della cessione verso la pubblica amministrazione, senza esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163

    Richiamato dal ricorrente sulla cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Il cessionario del credito può intervenire nel processo anche in appello in base all’art. 111 c.p.c., e la sua facoltà processuale non è preclusa dalle vicende del cedente, salvo che esista un giudicato sostanziale sul diritto ceduto.
  • Il giudicato interno su una questione processuale riferita al cedente non si estende automaticamente al successore a titolo particolare quando il successore fonda il proprio intervento sulla sopravvenuta titolarità del diritto sostanziale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riportare con precisione il contenuto del motivo di appello e gli elementi di fatto decisivi; in difetto la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la doglianza attacca direttamente l’apprezzamento fattuale e non una vera violazione di legge.
  • In tema di spese, la compensazione per soccombenza parziale è facoltà del giudice, ma la parte che abbia svolto un intervento dichiarato inammissibile può essere gravata delle spese per effetto della soccombenza processuale conseguente all’inammissibilità dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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