Cassazione Penale, Sentenza n. 16708/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di correzione di un presunto errore materiale ai sensi dell'art.130 c.p.p.: nella determinazione della continuazione ex art.671 c.p.p. il provvedimento esecutivo avrebbe indicato per la sentenza n.5 una pena di anni quattro di reclusione anziché la corretta misura (ordinanza 17/05/2019 e provvedimento di cumulo) pari ad anni tre e mesi due, con conseguente errore aritmetico nel calcolo dell'aumento di pena (anno due) applicato a titolo di continuazione. Si censurava altresì la violazione dell'art.130, comma 1, c.p.p. per la diversa composizione del Collegio che aveva esaminato l'istanza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, in sostanza, inammissibile. Ha ritenuto che la determinazione della pena e dell'aumento per continuazione non sia mera operazione aritmetica ma comprenda valutazioni discrezionali (criteri dell'art.133 c.p.), per cui l'errore dedotto non rientra nelle ipotesi di correzione materiale ammesse dall'art.130 c.p.p. e doveva essere contestato mediante impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione. Ha inoltre escluso il difetto di competenza del Collegio che ha deciso sull'istanza (la correzione può essere disposta dall'Ufficio giudiziario dello stesso grado anche se non con la stessa identica composizione). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il condannato è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma ammette la correzione di errori od omissioni materiali solo quando l'intervento non comporti una modifica sostanziale della decisione; non è applicabile se la statuizione impugnata è frutto di valutazione discrezionale o se l'errore è entrato nel processo formativo della volontà del giudice e deve essere censurato con i mezzi di impugnazione.
Regola la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di continuazione: la Corte precisa che l'individuazione dell'aumento di pena in sede esecutiva non è un calcolo meramente meccanico ma richiede valutazioni e deve poter essere impugnata con ordinario ricorso contro l'ordinanza che riconosce la continuazione.
Richiamato nella vicenda come norma relativa all'aumento di pena per continuazione; la Corte osserva che l'entità dell'aumento applicato non è un semplice dato aritmetico da rettificare d'ufficio se deriva da valutazioni collegiali.
Evidenziato come fonte dei criteri valutativi per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che tali criteri introducono discrezionalità che escludono la natura meramente aritmetica dell'operazione di calcolo della pena complessiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al calcolo della pena più grave e alla modalità di determinazione dell'aumento: la Corte precisa che l'aumento non sempre si calcola con rigida proporzione matematica rispetto a quanto indicato in sede di cognizione.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'erogazione di una somma alla cassa delle ammende per le questioni difensive ritenute irrituali.
art. 547 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati dalla Corte per spiegare la disciplina della correzione delle sentenze e l'ambito dell'art.130 c.p.p.; confermano che la correzione è regolata dalla stessa logica dell'art.130 e riguarda in via principale questioni non sostanziali o integrative.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errori materiali ex art.130 c.p.p. è ammessa solo per errori formali o omissioni che non incidono sulla sostanza della decisione; se la rettifica richiede valutazioni o modifica essenziale, il rimedio è l'impugnazione dell'atto.
- La determinazione dell'aumento di pena per continuazione in sede esecutiva non è sempre un'operazione meramente aritmetica: va valutato il ruolo dei criteri di legge (art.133 c.p.) e, in caso di contestazione, si deve impugnare l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione.
- La correzione ai sensi dell'art.130 c.p.p. può essere disposta dall'Ufficio giudiziario dello stesso grado anche se la composizione fisica del Collegio è cambiata; la diversa composizione non determina di per sé illegittimità della procedura di correzione.
- Se l'errore è già entrato nel processo formativo della decisione (ha inciso sulla volontà decisoria), la strada corretta è l'impugnazione prima della formazione del giudicato; dopo il giudicato l'intervento è più limitato.
- Prima di chiedere la correzione d'ufficio di una determinazione di pena, valutare se l'errore riguarda una statuizione obbligatoria e meccanicamente integrabile (correggibile) oppure una statuizione con contenuto discrezionale (impugnabile).
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