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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25235/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'ha riconosciuta colpevole di detenzione e porto di arma da fuoco con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Ciro Niglio, lamentando che la sentenza distolga rilievo dal rigetto della misura cautelare per insufficienza indiziaria e dal risultato favorevole della perquisizione domiciliare (mancato rinvenimento dell'arma). Contesta altresì il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. ritenendolo privo di elementi che dimostrino la finalità di favorire il clan e la consapevolezza della stessa, nonché l'omessa considerazione della ricostruzione difensiva secondo cui l'arma apparteneva a terzi. Con il secondo motivo censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la dosimetria della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la condanna sulla base della convergenza probatoria tra le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore Niglio (quest'ultimo riconoscimento fotografico, dettagli sulle condotte e consegna dell'arma), valutando plausibile la mancata individuazione dell'arma in sede di perquisizione per occultamento. Ha condiviso la valutazione che la detenuta avesse custodito l'arma per conto del gruppo e fosse consapevole della sua funzione a favore del clan Amodio/Abrunzo, giustificando così l'aggravante di agevolazione mafiosa (richiesta di prova sulla finalità e sulla consapevolezza soddisfatta dalla convergenza delle fonti). Il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto non ammissibile/infondato in Cassazione perché essenzialmente fattuale e privo di efficace confutazione della motivazione del merito: la Corte d'Appello aveva motivato il rigetto per gravità del fatto e per la personalità negativa desunta dagli elementi emersi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. In precedenza la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in anni 3 di reclusione e euro 4.000,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiamata nella composizione dell'accusa originaria (concorso di persone nel reato).

  • legge n. 497 del 1974, artt. 10 e 12

    Richiamata quale riferimento normativo connesso alla fattispecie di porto/detenzione di arma in ambito dell'accusa.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante dell'agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché la prova ha dimostrato che l'arma era detenuta per conto del gruppo e con la consapevolezza che la condotta rafforzava la capacità operativa/controllo del territorio del clan; sottolineato il principio che occorre verificare la finalità specifica di favorire l'associazione e la consapevolezza dell'ausilio.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita alle attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha rifiutato il riconoscimento in presenza della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputata; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile essendo fattuale.

Massime di principio

  • La valutazione della responsabilità penale può fondarsi sulla convergenza di più elementi di prova (intercettazioni e dichiarazioni collaboratori) anche se ciascuno preso singolarmente è parziale: è la coerenza complessiva che conta.
  • Il mancato rinvenimento dell'arma in una perquisizione non invalida automaticamente la prova di detenzione se esistono spiegazioni plausibili e coerenti (es. occultamento) fornite da altre fonti probatorie.
  • Il rigetto di una richiesta di misura cautelare per insufficienza indiziaria non vincola il giudice del merito nella fase di giudizio: il giudice della cognizione valuta il compendio probatorio nella sua globalità e può raggiungere diversa conclusione.
  • Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. è necessario dimostrare non soltanto la contiguità ambientale ma la finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa e la consapevolezza dell'autore; tali elementi possono essere desunti anche in modo indiziario dalla posizione nel gruppo e dal ruolo attribuito alla persona.
  • In Cassazione i motivi che siano puramente di fatto o che non indicano un travisamento incontrovertibile della prova sono frequentemente dichiarati inammissibili o infondati: bisogna puntare su errori giuridici o su travisamenti specificamente e decisivamente dimostrabili.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e provati idonei a contrastare la valutazione del giudice del merito sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo; mere affermazioni generiche risultano insufficienti.

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