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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28666/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale riforma del Tribunale di Siracusa, aveva accertato il confine fra proprietà e rigettato altre censure. La ricorrente ha proposto sette motivi, tutti incentrati sull'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (mancata considerazione delle particelle catastali, delle misure e del rogito del 1912, della portata dell'atto di donazione del 1968/1981, della testimonianza di Sebastiana Carpinteri, della ricostruzione del fabbricato fino al 1993 e del motivo incidentale relativo all'usucapione e al diritto di veduta). Ha inoltre depositato memorie ex art. 378 c.p.c.; un documento telematico è stato prodotto tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezione II) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi basati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. non soddisfino i rigori richiesti: il ricorrente non ha indicato compiutamente il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui risulta, il quando e il come sia stato discusso e la decisività dello stesso. Molte censure sono state qualificate come richieste di rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il motivo relativo a presunta omessa pronunzia è stato giudicato carente di specificità. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali in favore di Vicenza Corso, Giuseppe e Alessandra Carpinteri: €200,00 per esborsi e €3.500,00 per compenso, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario 15%; inoltre è rilevata la possibilità dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda i requisiti stringenti introdotti dalla riforma: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui esso risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività; l'omesso esame invocato non può essere mero pretesto per una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamata quale norma che disciplina l'apprezzamento delle prove; eventuali vizi percettivi nella valutazione probatoria sono sindacabili con i rimedi corretti (es. art. 360, comma 1, n. 4) e non attraverso l'art. 360, n. 5, quando si tratti di valutazione del convincimento).

  • art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.

    Conferma che la valutazione delle prove e del convincimento costituisce attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per i profili di diritto espressamente ammessi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'omessa pronunzia: l'eventuale vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto con chiarezza e specificità; la cassazione può rilevarlo solo se il ricorso indica precisamente la domanda o eccezione rimasta senza decisione.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale sulle memorie depositate prima dell'udienza; la Corte ha dichiarato inammissibile il documento telematico depositato tardivamente rispetto ai termini perentori dell'art. 378.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamati per sottolineare il quadro normativo che regola l'onere di specificazione e la verifica della sussistenza dei presupposti per la cassazione; il ricorrente deve rispettare i requisiti di autosufficienza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte dà atto che potrebbero sussistere i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è soggetto a requisiti molto rigorosi: occorre indicare il fatto storico omesso, il documento o dato da cui esso risulta, come e quando è stato discusso e perché sarebbe decisivo; la mancata indicazione comporta inammissibilità.
  • La cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: contestazioni che mirano a rivedere il convincimento del giudice di merito sono inammissibili salvo che non prospettino un vero vizio di diritto o un omesso esame specificamente dimostrato.
  • L'omessa pronunzia va denunciata con chiarezza e specificità (riferimenti agli atti e alla domanda/eccezione concreta); l'uso improprio dell'art. 360, n. 5, per mascherare un'eccezione di omessa pronunzia è inammissibile.
  • Documenti e memorie depositati oltre i termini perentori (es. ex art. 378 c.p.c.) possono essere dichiarati inammissibili per tardività; va curata la tempestività dei mezzi difensivi nella fase di cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e segnalare l'eventuale obbligo del contributo unificato aggiuntivo; è importante valutare il profilo economico del rischio processuale prima di proporre ricorso per cassazione.

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