Cassazione Penale, Sentenza n. 18851/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa in riforma dell'assoluzione pronunciata in abbreviato, deducendo, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., vizio di motivazione rafforzata. Sostiene che il nuovo impianto motivazionale della Corte d'appello si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni del coimputato (resosi poi responsabile con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) e sulla deposizione della persona offesa, entrambe non adeguatamente sottoposte a valutazione di attendibilità intrinseca, contraddittorie e non idonee a sorreggere la riforma della pronunzia assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello fosse legittimata a procedere alla rinnovazione istruttoria e che avesse adempiuto all'onere di motivazione rafforzata richiesto per riformare un'assoluzione: ha confrontato criticamente la motivazione di primo grado, valutato direttamente le dichiarazioni acquisite (compresa quella della persona offesa), rilevato le contraddizioni e le diverse versioni rese dall'imputato e, soprattutto, valorizzato elementi di riscontro oggettivo (la sentenza di applicazione pena del coimputato ex art. 444, il filmato che ritrae lo scooter dell'imputato e la corrispondenza della descrizione del casco rinvenuto) che, congiuntamente, giustificavano la condanna dell'appellante. Il ricorrente è stato dunque condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola il rito per la cassazione per vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto applicabile la rinnovazione istruttoria ex comma 3 e la necessità di motivazione "rafforzata" quando si riforma un'assoluzione in abbreviato, ma ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente assolto a tale onere motivazionale
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) resa nei confronti del coimputato è stata utilizzata come elemento di prova nel processo nei limiti previsti dalla normativa (richiamata anche l'utilizzabilità nei limiti dell'art. 238-bis)
Limita l'utilizzabilità di precedenti dichiarazioni rese dall'imputato in altri procedimenti; la Corte ha ritenuto utilizzabile la pronuncia di patteggiamento del coimputato nei limiti previsti da tale norma e dalla giurisprudenza
Norma sulla riservatezza dei dati personali; la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, è richiesto un maggior rigore motivazionale: il giudice deve confrontare espressamente le ragioni della sentenza di primo grado e spiegare perché ritiene più attendibili le prove alternative.
- La rinnovazione istruttoria in sede di appello (anche se non sempre obbligatoria) è ammessa e può essere legittimamente utilizzata per acquisire elementi che rafforzino la convinzione di responsabilità, rispettando i principi di oralità e immediatezza.
- Le dichiarazioni del coimputato rese con patteggiamento ex art. 444 possono essere valutate come elemento di prova in altro processo nei limiti di legge (art. 238-bis e giurisprudenza), purché il giudice motivi la loro credibilità e le riscontri con altri elementi probatori.
- Contraddizioni o versioni plurime del reo costituiscono un elemento negativo di valutazione se risultano inconciliabili con riscontri oggettivi; tuttavia, divergenze minori nelle dichiarazioni della persona offesa o di altri testimoni possono essere ritenute non decisive se adeguatamente giustificate dal giudice.
- Elementi oggettivi di riscontro (video, corrispondenza nella descrizione di indumenti/mezzi, rilevamenti temporali) hanno forte valore corroborante e possono integrare la valutazione complessiva della prova a favore della responsabilità.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe sollevare criticità specifiche ed esplicitare perché le divergenti prove obiettive o le dichiarazioni rese dal coimputato non sono attendibili, chiedendo eventualmente l'acquisizione di ulteriori mezzi istruttori per contrastare la rinnovazione probatoria in appello.
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