Cassazione Civile, Ordinanza n. 14147/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta nei confronti di un notaio. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, condannando il professionista al pagamento di Euro 19.424,00 a fronte di una richiesta ben più elevata, pari a Euro 107.726,46, oltre interessi e spese. Inoltre lo aveva condannato a Euro 9.600,00 per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il notaio, dopo avere ottenuto dalla propria assicurazione la somma necessaria, non avesse dato corso a un accordo conciliativo perché aveva insistito per il pagamento rateale, determinando la rottura della composizione della lite e un abuso del processo. Nel ricorso per cassazione il notaio deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., sostenendo che: i rinvii d’udienza non erano stati concessi sul presupposto del pagamento immediato; la proposta del giudice prevedeva il pagamento rateale; non era stato lui a frustrare l’accordo, bensì la controparte che aveva preteso il pagamento in unica soluzione anche di somme ulteriori; la propria resistenza in giudizio costituiva semplice esercizio del diritto di difesa e non abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’art. 96 c.p.c., osservando che la responsabilità aggravata presuppone la piena soccombenza della parte e un comportamento abusivo connotato da mala fede o colpa grave, non potendo essere desunta da singole fasi del processo o dalla mera condotta tenuta nell’ambito di una proposta conciliativa non andata a buon fine. Ha evidenziato che la domanda originaria era stata accolta solo in parte, sicché la resistenza del notaio trovava giustificazione proprio nell’esito solo parziale della pretesa risarcitoria e non poteva qualificarsi come abuso del processo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna di Euro 9.600,00. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
responsabilità processuale aggravata
La condanna presuppone la piena soccombenza della parte e un comportamento processualmente abusivo sorretto da mala fede o colpa grave; non può fondarsi sulla sola dinamica di una proposta conciliativa fallita o su singoli segmenti del processo.
termine per la notifica del controricorso
Il controricorso notificato oltre il termine legale è inammissibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere direttamente la causa nel merito.
La proposta del giudice può favorire la composizione della lite, ma il suo mancato perfezionamento non è di per sé indice di abuso del processo.
artt. 88, 91, primo comma, e 92, primo comma, c.p.c.
Le condotte processuali possono rilevare ai fini dei doveri di lealtà, delle spese e della compensazione, ma non sostituiscono i presupposti specifici dell’art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere applicata se la parte non è pienamente soccombente, poiché la norma sanziona l’uso abusivo del processo da parte del soccombente integrale.
- Ai fini dell’art. 96 c.p.c. non è sufficiente valorizzare singole fasi o condotte isolate del processo: occorre guardare all’esito complessivo della lite e verificare se la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
- Il mancato buon esito di una proposta conciliativa o di una trattativa giudiziale non consente, da solo, di desumere un abuso processuale.
- Quando la domanda principale viene accolta solo in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto, la resistenza del convenuto può risultare giustificata da ragioni non pretestuose, incompatibili con la sanzione ex art. 96 c.p.c.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito eliminando la statuizione illegittima.
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