Cassazione Penale, Sentenza n. 34992/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; il ricorrente contestava la valutazione probatoria delle dichiarazioni del coimputato Cigliuti (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), sostenendo che tali dichiarazioni riguardassero il ruolo di amministratore e non la specifica condotta distrattiva, e lamentava travisamento della prova circa la sottrazione dei libri e scritture contabili, adducento la presenza di una ricevuta del 23/02/2017 e di una mail del 13/12/2017 che indicherebbero l'avvenuto ritiro della documentazione da parte del nuovo amministratore Tartaglia.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ruolo di amministratore di fatto del Pellicone fosse stato adeguatamente accertato con elementi convergenti (detenzione del 99% delle quote, dichiarazioni di altri soggetti, mail del ricorrente al direttore bancario che dimostrava il possesso delle credenziali per l'home banking poco prima del bonifico), e che le dichiarazioni del Cigliuti fossero state correttamente valorizzate in connessione con altri riscontri. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e priva di idoneo supporto documentale: anche ammettendo l'esistenza di documenti di handover, la Corte territoriale ha motivatamente ricondotto la sottrazione delle scritture contabili a una finalità di occultamento funzionale alla distrazione patrimoniale. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni del coimputato possono essere valorizzate se corroborate da altri elementi di riscontro; non è viziata la motivazione se il giudice di merito illustra in modo logico e congruo i riscontri che rendono attendibili tali dichiarazioni nell'ambito della valutazione complessiva.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da coimputati non sono automaticamente inidonee: possono fondare una valutazione di responsabilità se risultano riscontrate da altri elementi concreti e motivati dal giudice.
- L'attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto" si basa su elementi sintomatici dell'inserimento organico nell'attività societaria (rapporti con dipendenti, fornitori, gestione di aspetti amministrativi) e costituisce valutazione di fatto che la Cassazione sindaca solo sulla base della congruità logica della motivazione.
- La sottrazione o mancata tenuta della documentazione contabile può essere valutata come condotta funzionale a occultare distrazioni patrimoniali se il nesso finalistico è adeguatamente motivato.
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e la semplice riproposizione di censure già svolte in grado di appello, senza nuovi elementi, difficilmente ottiene successo.
- Se si invoca l'avvenuto trasferimento di credenziali o documenti per escludere responsabilità, è necessario produrre prove documentali o elementi concreti idonei a dimostrare tale trasferimento; l'assenza di tali prove può rafforzare la valutazione di responsabilità a carico del precedente gestore.
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