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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24182/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un proprietario di immobile volta ad accertare la nullità di un contratto verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate, relativo all'immobile sito in Torre Annunziata, e a far dichiarare l'occupazione senza titolo del bene da parte dei convenuti, con conseguente richiesta di rilascio e di indennità di occupazione. I convenuti hanno resistito deducendo l'esistenza di un rapporto locatizio di fatto e chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria di validità del rapporto, la determinazione del canone e la restituzione di somme versate. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio ma ha rigettato la domanda di indennità di occupazione per indeterminatezza dell'importo. In appello, i convenuti hanno proposto appello incidentale eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di uno di essi, che al momento era militare in servizio. La Corte d'appello ha accolto l'incidentale, ha dichiarato nulla la citazione nei confronti del militare e, ritenendo inscindibile la causa per il rischio di giudicati contrastanti, ha annullato l'intera sentenza di primo grado e rimesso le parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto cinque motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 146 c.p.c., sostenendo che la norma consentirebbe alternative notificatorie e non richiederebbe in ogni caso la sequenza speciale seguita dal giudice di appello; 2) omesso rilievo della sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. per avvenuta conoscenza dell'atto; 3) omesso esame della conoscenza di fatto della pendenza del giudizio da parte del militare; 4) erronea estensione della nullità all'intera sentenza e non alla sola posizione del convenuto militare, con asserita violazione dell'art. 354 c.p.c. e dei principi di ragionevole durata ed equo processo; 5) ultrapetizione, poiché la richiesta di rimessione al primo giudice sarebbe stata limitata alla sola posizione del convenuto militare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello: per il convenuto militare in attività di servizio, se la notifica non avviene a mani proprie, l'art. 146 c.p.c. impone anche la consegna al pubblico ministero per il successivo invio al comandante del corpo; tale adempimento era mancato, sicché la notifica era nulla. Ha poi escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, osservando che non risultava provata in modo rigoroso la tempestiva conoscenza di fatto del giudizio da parte del destinatario e che l'esecuzione della sentenza di primo grado non basta a dimostrare tale tempestiva conoscenza. Ha inoltre affermato che l'omesso esame dedotto era comunque irrilevante o mal ricondotto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, ha confermato la rimessione dell'intera causa al primo giudice, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario tra i coniugi convenuti, poiché la pretesa di rilascio dipendeva dall'accertamento della nullità del contratto di cui erano parti entrambi, con concreto rischio di giudicati contrastanti. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    Per il destinatario militare in attività di servizio, se la notificazione non è eseguita a mani proprie, occorre la consegna di una copia al pubblico ministero, che provvede all'invio al comandante del corpo secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative; in mancanza, la notifica è nulla.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della notificazione presso residenza, domicilio o dimora, applicabile solo se coordinata con la speciale regola dell'art. 146 c.p.c. per il militare.

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    Il pubblico ministero cura l'invio della copia al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

  • art. 49 disp. att. c.p.c.

    Indica le modalità ulteriori da osservarsi nella sequenza notificatoria speciale per il militare in servizio.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma la conoscenza di fatto del giudizio deve essere rigorosamente provata da chi la invoca.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il corretto paradigma per dedurre la nullità del procedimento o della sentenza per vizi della notificazione o per ultrapetizione; non quello del n. 5 quando si controverta di violazione di norme processuali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare l'omesso esame di fatti che, in presenza del vizio processuale dedotto, non sarebbero comunque decisivi.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di nullità della citazione e della sentenza in causa inscindibile, la causa va rimessa al primo giudice nella sua interezza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione a ragionevole durata ed equo processo, ma non ritenuto idoneo a superare il regime processuale dell'inscindibilità della causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione perché la questione dell'inscindibilità era rilevabile d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo all'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto introduttivo a un militare in attività di servizio, se non eseguita a mani proprie, richiede il rispetto integrale della sequenza speciale prevista dall'art. 146 c.p.c.; la sola notifica presso residenza, domicilio o dimora non è sufficiente.
  • La nullità della notificazione non è sanata in via automatica: chi invoca il raggiungimento dello scopo deve provare rigorosamente che il destinatario abbia avuto tempestiva conoscenza del giudizio in modo utile per difendersi.
  • L'esecuzione spontanea della sentenza o la mera circolazione della notizia in ambito familiare non bastano, di per sé, a dimostrare la tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio.
  • Quando la domanda di rilascio o simile dipende dall'accertamento della nullità di un contratto cui partecipano più convenuti, può configurarsi litisconsorzio necessario e, in caso di nullità della vocatio in ius di uno di essi, la rimessione al primo giudice può riguardare l'intera causa per evitare giudicati contrastanti.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice rileva d'ufficio una questione di ordine processuale o di inscindibilità delle posizioni, anche se la parte aveva chiesto una soluzione limitata ad alcuni soggetti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullità

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