Sentenza n. 13319/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove non indica il nominativo della parte ricorrente perché inidonea alla prova scritta a causa della presenza di un quesito ambiguo e meritevole di annullamento (doc.1); Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE LOMBARDIA, adottati dal Direttore regionale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.2); Per quanto di ragione, dell’esito negativo della prova scritta riportato sul questionario della prova scritta caricata sull’area “riservata” del sito istituzionale, lesivo nella parte in cui risulta che la prova non è stata superata con il punteggio di 20,92 (prossimo alla soglia di sufficienza) e in quella in cui reca il quesito n. 33, perché palesemente errato (incompleto, ambiguo e fuorviante) nella sua formulazione tanto da causare l’ingiusta esclusione del ricorrente dal concorso per mancato superamento della soglia di sufficienza e di quella minima di ammissione per la Regione LOMBARDIA (doc. 3); Per quanto di ragione del provvedimento di cui all’elenco suddiviso “per codice di domanda” dei candidati con i relativi punteggi ottenuti all’esito della prova scritta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente con il punteggio di 20,92 punti e, quindi, inferiore alla soglia minima di sufficienza (21/30) (doc.4); Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso) con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.5); Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.6); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo nel TEST e il CONSEGUENTE INSERIMENTO nella graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA, in virtù del raggiungimento (previo annullamento del quesito contestato) della soglia di sufficienza, nella “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +0,51 punti e rideterminazione del punteggio finale pari a 21,43, che consentirebbe alla parte ricorrente di collocarsi nella graduatoria finale di merito in una posizione prossima alla n. 1.904.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito, elenco dei vincitori ed esito negativo della prova scritta di una selezione dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui la candidata non risultava inserita per il mancato superamento della soglia minima, nonché il quesito n. 33 ritenuto ambiguo e fuorviante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante per la Regione Lombardia alla selezione pubblica per l’assunzione di funzionari dell’Agenzia delle Entrate, aveva conseguito 20,92/30, a fronte della soglia minima di 21/30, ed era stata informata dell’esito negativo il 30 novembre 2023 tramite la propria area personale. Ha impugnato, con ricorso notificato il 5 luglio 2024, la graduatoria pubblicata il 13 maggio 2024, sostenendo che il quesito n. 33 fosse incompleto, ambiguo, generico e fuorviante. Ha dedotto violazione di legge, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, nonché eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed erroneità dei presupposti. Ha chiesto l’annullamento del quesito, la rivalutazione del punteggio con aggiunta di 0,51 punti, il raggiungimento di 21,43/30 e l’inserimento nella graduatoria. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, rilevando che l’esclusione era stata conosciuta il 30 novembre 2023. La ricorrente ha replicato che, prima della modifica del bando del 9 maggio 2024, l’eventuale annullamento del quesito non le avrebbe consentito di superare la prova di resistenza prevista dalla disciplina taglia-idonei.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di irricevibilità, in applicazione del principio di priorità delle questioni di rito rispetto al merito, e l’ha ritenuta fondata. Ai sensi degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo. Nelle procedure selettive, quando un atto determina l’esclusione o comunque impedisce al candidato di proseguire utilmente nella procedura, esso costituisce un arresto procedimentale immediatamente lesivo e deve essere impugnato tempestivamente, senza attendere la graduatoria finale. Poiché la ricorrente aveva ricevuto il 30 novembre 2023 la comunicazione del mancato superamento della prova scritta, da tale data decorreva il termine per impugnare l’esclusione e contestare il quesito. La successiva pubblicazione della graduatoria il 13 maggio 2024 non era idonea a riaprire il termine. Il ricorso, notificato il 5 luglio 2024, è stato quindi dichiarato irricevibile, senza esame delle censure relative all’ambiguità del quesito. Le spese di lite sono state compensate; il contributo unificato, ove dovuto e versato, è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo; nelle procedure selettive rileva la conoscenza dell’esclusione o dell’esito negativo immediatamente lesivo.
Il ricorso per annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza dell’atto impugnato; nel caso concreto il termine decorreva dalla comunicazione del mancato superamento della prova scritta.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma le relative censure non sono state esaminate per l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la comunicazione individuale del mancato superamento di una prova che impedisce al candidato di proseguire utilmente nella selezione determina la piena conoscenza di un atto immediatamente lesivo e fa decorrere il termine decadenziale per impugnarlo.
- L’esclusione da una procedura selettiva per insufficienza del punteggio costituisce un arresto procedimentale immediatamente lesivo; il candidato deve contestarla tempestivamente, senza attendere l’approvazione o la pubblicazione della graduatoria finale.
- La successiva pubblicazione della graduatoria non riapre né differisce il termine per impugnare l’esito negativo della prova già conosciuto dal candidato, anche quando la contestazione riguardi l’erroneità o l’ambiguità di un quesito.
- La modifica successiva del bando o delle condizioni di utilità dell’azione non consente di recuperare la tardività dell’impugnazione di un atto di esclusione già conosciuto, poiché la tempestività deve essere valutata rispetto alla data di conoscenza dell’atto lesivo.
Come è indicizzato
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