Cassazione Penale, Ordinanza n. 23682/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in esito a giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lo aveva condannato a otto mesi di reclusione per violazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione. Dalla decisione emerge che, davanti al giudice di secondo grado, la difesa e il Procuratore generale territoriale avevano concordato l'accoglimento del motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con rinuncia a ogni altro motivo di appello. La Corte di cassazione ha quindi esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, rilevando che, in tale modulo processuale, non sono deducibili in cassazione questioni alle quali la parte abbia rinunciato, salvo che si deduca l'illegalità della pena o vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del P.G. o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Nel caso concreto, il ricorso non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
La rinuncia ai motivi non accolti determina una preclusione processuale e circoscrive la cognizione del giudice d'appello ai soli motivi residui; il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni oggetto di rinuncia, salvo i casi di illegalità della pena o vizi del consenso/accordo.
Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di cui all'art. 129 c.p.p. rispetto ai punti non devoluti.
È richiamato quale forma prevista per la richiesta congiunta delle parti nel procedimento camerale ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione che impedisce di devolvere in cassazione questioni rinunciate, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale o di vizi specifici del procedimento di accordo.
- Quando l'imputato aderisce al concordato in appello e rinuncia agli ulteriori motivi, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per le questioni non più devolute.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione, oppure se deduce l'illegalità della sanzione inflitta.
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