Cassazione Penale, Sentenza n. 10381/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che negava la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere. L'indagato era contestato per ricettazione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha dedotto: a) che nei precedenti provvedimenti (GIP e Tribunale del Riesame) era stata evidenziata l'assenza di un domicilio idoneo in Italia e quindi la non applicabilità degli arresti domiciliari, con preclusione cautelare su tale aspetto; b) che il giudice d'appello non ha valutato né motivato rispetto ai singoli motivi di gravame (tempo trascorso, incensuratezza, valutazione della gravità indiziaria, natura del concorso nei reati) e non ha spiegato la diversa soluzione adottata rispetto a un coimputato che era stato posto agli arresti domiciliari; c) che, in relazione alla contestazione circa la mancanza di un sistema di sorveglianza interna presso la struttura offerta, il Tribunale avrebbe dovuto disporre accertamenti istruttori ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p., invece di rigettare la richiesta senza indagini.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione: il Tribunale aveva elencato i motivi di impugnazione ma non aveva dato risposta motivata a ciascuno, concentrandosi soltanto sulla sopravvenuta disponibilità della struttura indicata dall'interessato. Per tale mancanza di motivazione l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Roma per un nuovo esame. La Corte ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., che copia della decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario affinché si provveda secondo il comma 1-bis dello stesso articolo. È stato precisato che dall'annullamento non consegue automaticamente la rimessione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
La norma consente al giudice di disporre accertamenti istruttori sulle circostanze indicate dalle parti (per esempio l'esistenza e l'idoneità di un domicilio o di misure di sorveglianza interna). Nel caso in esame il difensore ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto avvalersi di tale potere istruttorio anziché rigettare la richiesta senza indagini.
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal comma 1-bis (azioni consequenziali all'ordinanza di annullamento che non comporta rilascio automatico).
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale del riesame di Roma a cui è stato rinviato il nuovo giudizio.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve valutare e motivare espressamente ciascun motivo di impugnazione: la mera elencazione delle censure senza risposta motivata configura omessa motivazione e determina annullamento.
- Se la difesa allega l'esistenza di un domicilio alternativo o di misure organizzative che rendono applicabile una misura non custodiale, il giudice dovrebbe, se necessario, disporre accertamenti istruttori ex art. 299 c.p.p. prima di rigettare la richiesta.
- La diversa applicazione di misure cautelari tra coimputati richiede motivazione comparativa: il mancato confronto con le situazioni analoghe può costituire vizio motivazionale.
- L'annullamento di un provvedimento cautelare per vizi motivazionali non implica automaticamente la liberazione dell'indagato; sono previsti adempimenti amministrativi (art. 94 disp. att.) e il nuovo esame da parte del giudice competente.
- La preclusione derivante da precedenti decisioni cautelari (c.d. giudicato cautelare) va considerata e spiegata dal giudice di merito: non è sufficiente richiamarla, occorre valutare se e come le nuove circostanze la influenzino.
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