Cassazione Penale, Ordinanza n. 04055/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 2 luglio 2024, sentenza applicativa della pena. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava la pena irrogata, deducendone l'illegalità; con il secondo si sosteneva una censura che solo apparentemente investiva la qualificazione giuridica del fatto, ma che in realtà mirava a mettere in discussione il giudizio di responsabilità. La Corte rileva che tali doglianze non rientrano nei ristretti casi di impugnabilità previsti per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza applicativa della pena. Ha ritenuto che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta il ricorso solo per specifiche ipotesi di violazione di legge e che, nel caso concreto, i motivi dedotti non rientrassero in tali casi: il secondo motivo incideva solo apparentemente sulla qualificazione del fatto ma in realtà contestava il giudizio di responsabilità, mentre il primo non denunciava una pena illegale secondo i criteri indicati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli). Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'impugnazione per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammessa solo per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non sono deducibili censure che, sotto la veste della qualificazione giuridica del fatto o della pena illegale, mirino in realtà a contestare il giudizio di responsabilità o non integrino una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le conseguenze economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
È richiamata come parametro per individuare i casi in cui la pena possa dirsi illegale ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono consentite censure che, pur formulate come questioni di diritto, si risolvano nella contestazione del giudizio di responsabilità.
- La deduzione di una "pena illegale" è rilevante solo quando la pena presenti un vizio nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non basta una generica critica al trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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