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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31440/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio in relazione a plurimi episodi di ricettazione, lamentando: 1) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2) il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio per cui il giudice di merito può motivare il diniego valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; quanto alla continuazione, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente determinato e ridotto gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, con aumenti di minima entità, senza violare l'art. 81 c.p. né trasformare la continuazione in un cumulo materiale.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite, entro i limiti di legge e con motivazione idonea a verificare la proporzione tra le pene, senza operare surrettiziamente un cumulo materiale.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
  • In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi determinare aumenti autonomamente motivati per ciascun reato satellite; l'onere motivazionale varia in rapporto all'entità degli aumenti stessi.
  • La motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione è sufficiente se consente di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un indebito cumulo materiale.
  • Quando gli aumenti per i reati satellite sono di minima entità e risultano ridotti rispetto a quelli del primo giudice, non è configurabile la denunciata violazione del dovere di motivazione sulla quantificazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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