Cassazione Penale, Ordinanza n. 38467/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione del diniego dell'attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza della circostanza. La Cassazione rileva che la doglianza si risolve nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività della pena, contestandone la quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché non specifico e meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, ricordando che nella ricettazione la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva in cui il valore del bene è elemento solo sussidiario e che, nel caso concreto, la Corte di merito aveva legittimamente valorizzato profili di disvalore legati alla capacità a delinquere dell'imputato, in particolare la fuga alla vista degli operanti e l'aggressione violenta una volta raggiunto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione alla luce degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione non è automatica in base al solo esiguo valore del bene; occorre una valutazione complessiva che tenga conto anche dei parametri dell'art. 133 c.p., inclusi il profitto e la capacità a delinquere dell'agente.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata entro i criteri legali di commisurazione.
I criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere guidano la commisurazione della pena e la valutazione della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo argomentazioni già prospettate in appello e già disattese, perché difettano del necessario requisito di specificità.
- In tema di ricettazione, il valore del bene ricettato è solo un elemento concorrente e sussidiario nella valutazione della particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo la tenuità va esclusa; se invece è lieve, occorre comunque verificare gli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata anche quando emergano elementi negativi significativi relativi alla capacità a delinquere dell'imputato, indipendentemente dal solo dato economico del bene.
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione indichi in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi e rispetti gli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38448/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38456/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38457/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38458/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38459/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38461/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →