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Sentenza

Sentenza del 01/08/2016 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Agevolazioni ed esenzioni - Regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche - Esercizio dell'opzione per "facta concludentia" - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che l'opzione non può essere esercitata per facta concludentia. L'art. 1 della legge n. 398/1991 richiede espressamente una comunicazione mediante lettera raccomandata all'ufficio IVA competente; pertanto, la mera applicazione pratica del regime agevolativo non sostituisce l'adempimento formale previsto dalla norma. La pretesa dell'associazione è stata quindi respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per un'associazione sportiva dilettantistica di esercitare l'opzione per il regime agevolativo previsto dall'art. 1 della legge n. 398/1991 mediante comportamenti concludenti, cioè applicando di fatto il regime senza effettuare la comunicazione prescritta. Tale regime è accessibile alle associazioni che, nell'esercizio precedente, non abbiano conseguito proventi commerciali superiori a 250.000 euro e consente, ai fini IRES e IVA, l'esonero da specifici obblighi contabili e fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

    L'opzione deve essere esercitata con comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

    La norma impone una specifica modalità formale per l'esercizio dell'opzione e non consente di sostituirla con comportamenti concludenti.

  • Art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

    Prevede l'esonero dagli obblighi di tenuta di determinate scritture contabili e dagli obblighi IVA per i soggetti che accedono validamente al regime agevolativo.

  • Articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Individuano gli obblighi di tenuta delle scritture contabili dai quali il regime agevolativo può esonerare l'associazione, purché l'opzione sia stata validamente esercitata.

  • Titolo II del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina gli obblighi IVA dai quali l'associazione può essere esonerata nell'ambito del regime previsto dalla legge n. 398/1991, sempre subordinatamente al corretto esercizio dell'opzione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale subordina l'accesso a un regime agevolativo a una specifica comunicazione o formalità, il comportamento di fatto del contribuente normalmente non è sufficiente a sostituire tale adempimento.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere applicate solo dopo aver verificato sia i requisiti sostanziali, come il limite di proventi, sia quelli formali, come la comunicazione all'ufficio competente.
  • L'assenza della comunicazione prescritta può impedire l'accesso al regime agevolativo anche se il contribuente ha operato concretamente secondo le regole del regime stesso.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione richiesta, nonché verificare tempestivamente eventuali termini e modalità stabiliti dalla normativa.

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