Sentenza del 01/08/2016 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Agevolazioni ed esenzioni - Regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche - Esercizio dell'opzione per "facta concludentia" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'opzione non può essere esercitata per facta concludentia. L'art. 1 della legge n. 398/1991 richiede espressamente una comunicazione mediante lettera raccomandata all'ufficio IVA competente; pertanto, la mera applicazione pratica del regime agevolativo non sostituisce l'adempimento formale previsto dalla norma. La pretesa dell'associazione è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per un'associazione sportiva dilettantistica di esercitare l'opzione per il regime agevolativo previsto dall'art. 1 della legge n. 398/1991 mediante comportamenti concludenti, cioè applicando di fatto il regime senza effettuare la comunicazione prescritta. Tale regime è accessibile alle associazioni che, nell'esercizio precedente, non abbiano conseguito proventi commerciali superiori a 250.000 euro e consente, ai fini IRES e IVA, l'esonero da specifici obblighi contabili e fiscali.
Norme richiamate
Art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
L'opzione deve essere esercitata con comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
La norma impone una specifica modalità formale per l'esercizio dell'opzione e non consente di sostituirla con comportamenti concludenti.
Art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Prevede l'esonero dagli obblighi di tenuta di determinate scritture contabili e dagli obblighi IVA per i soggetti che accedono validamente al regime agevolativo.
Articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Individuano gli obblighi di tenuta delle scritture contabili dai quali il regime agevolativo può esonerare l'associazione, purché l'opzione sia stata validamente esercitata.
Titolo II del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina gli obblighi IVA dai quali l'associazione può essere esonerata nell'ambito del regime previsto dalla legge n. 398/1991, sempre subordinatamente al corretto esercizio dell'opzione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale subordina l'accesso a un regime agevolativo a una specifica comunicazione o formalità, il comportamento di fatto del contribuente normalmente non è sufficiente a sostituire tale adempimento.
- Le agevolazioni fiscali devono essere applicate solo dopo aver verificato sia i requisiti sostanziali, come il limite di proventi, sia quelli formali, come la comunicazione all'ufficio competente.
- L'assenza della comunicazione prescritta può impedire l'accesso al regime agevolativo anche se il contribuente ha operato concretamente secondo le regole del regime stesso.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione richiesta, nonché verificare tempestivamente eventuali termini e modalità stabiliti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 195 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 196 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 ago 2016Sentenza del 01/08/2016 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →