Sentenza del 01/08/2016 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore - Cause di inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: uno scostamento del 10% può essere considerato non rilevante, soprattutto quando il contribuente dimostri che il proprio settore economico è stato colpito da una fase recessiva. Ne consegue l'inidoneità del solo scostamento rispetto agli studi di settore a giustificare l'accertamento, in assenza di ulteriori elementi concreti e individualizzati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi, pari al 10%, fosse di entità non significativa. Ha inoltre evidenziato che l'impresa operava in un settore interessato dalla recessione economica, circostanza idonea a spiegare la minore redditività e a rendere non automaticamente attendibile il risultato degli studi di settore.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore
Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi di ricostruzione dei ricavi o compensi, ma il loro risultato deve essere valutato in relazione alla situazione concreta del contribuente e non può fondare automaticamente l'accertamento quando lo scostamento sia modesto e adeguatamente spiegato.
Massime di principio
- Un modesto scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato dagli studi di settore non è necessariamente sufficiente, da solo, a legittimare un accertamento.
- La valutazione dello scostamento deve tenere conto del contesto economico generale e delle condizioni specifiche dell'impresa, comprese eventuali crisi o recessioni del settore.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare che la minore redditività dipende da fattori economici reali e documentabili.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento con elementi ulteriori e individualizzati quando il risultato degli studi di settore presenta uno scostamento contenuto.
- La soglia del 10% non costituisce una regola automatica applicabile a ogni caso: la rilevanza dello scostamento va valutata complessivamente, alla luce delle circostanze concrete.
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