Sentenza del 01/08/2016 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Rimanenze finali di un esercizio non più soggetto ad accertamento e rimanenze iniziali dello stesso importo dell'esercizio successivo accertato - Rimanenze iniziali rettificate dall'Ufficio - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della rettifica delle rimanenze iniziali di un esercizio accertato. Tali rimanenze corrispondevano alle rimanenze finali dell'esercizio precedente, ormai non più soggetto ad accertamento. L'Ufficio ha contestato l'attendibilità e la deducibilità della posta, ritenendo insufficiente la mera contabilizzazione e ponendo a carico del contribuente la prova dell'esistenza, dell'importo, della ragione, della coerenza economica e dell'inerenza dei costi.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta legittima. Il fatto che le rimanenze iniziali coincidessero con quelle finali dell'esercizio precedente non impediva all'Ufficio di verificarne la corretta imputazione nell'esercizio accertato. Le rimanenze iniziali costituiscono una componente negativa di reddito e, una volta contestate dall'Amministrazione con motivazioni specifiche, spetta al contribuente fornire idonea documentazione a sostegno della loro esistenza e inerenza. La sola registrazione contabile non è sufficiente.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova dei costi deducibili
Grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza di fatti che danno luogo ad oneri o a costi deducibili e in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta.
Il contribuente deve dimostrare, con elementi concreti e documentazione di supporto, non solo che il costo è stato contabilizzato, ma anche che è effettivamente esistente, riferibile all'attività e coerente sotto il profilo economico.
Sentenza della Corte di Cassazione 30 settembre 2015, n. 19417
Una volta che l'Ufficio abbia contestato l'attendibilità della posta, spiegando le ragioni, scatta l'onere del contribuente di proporre elementi in senso contrario.
La contestazione motivata dell'Ufficio trasferisce sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi portati in deduzione; la contabilità, da sola, non costituisce prova sufficiente.
Massime di principio
- Le rimanenze iniziali dell'esercizio possono essere oggetto di controllo e rettifica anche se derivano dalle rimanenze finali di un esercizio precedente non più accertabile.
- L'irrilevanza fiscale dell'esercizio precedente non impedisce di verificare gli effetti reddituali della posta nell'esercizio successivo ancora accertabile.
- Quando l'Ufficio contesta in modo specifico l'attendibilità di una voce di costo o di magazzino, il contribuente deve fornire documenti idonei a dimostrarne esistenza, valore, origine e inerenza.
- La mera presenza della voce nelle scritture contabili non prova automaticamente la deducibilità del costo.
- Per difendersi efficacemente da una rettifica delle rimanenze è opportuno conservare inventari, fatture, registri di magazzino, criteri di valorizzazione e ogni documento che dimostri la continuità e la correttezza della posta.
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