Sentenza del 01/08/2016 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'applicazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito, sostenendo che tale ricostruzione non potesse essere utilizzata senza considerare adeguatamente la prova contraria e i limiti previsti dalla legge.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. L'accertamento sintetico basato su indici e coefficienti presuntivi è ammesso, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire la prova contraria. Inoltre, la determinazione sintetica del reddito è subordinata al superamento della soglia prevista dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973: almeno un quinto del reddito dichiarato per gli accertamenti soggetti alla disciplina modificata dal 31 maggio 2010; in precedenza, almeno un quarto.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico sulla base degli indici e coefficienti presuntivi di reddito può fornire la prova contraria alla pretesa fiscale.
L'accertamento sintetico fondato su indici e coefficienti è legittimo, ma si tratta di una presunzione superabile: il contribuente può dimostrare che le spese o gli elementi considerati derivano da redditi già tassati, esenti, esclusi o da altre fonti non indicative di un maggiore reddito imponibile.
Art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'accertamento sintetico è ammissibile solo quando il reddito ricostruito supera quello dichiarato almeno del 20% secondo la disciplina vigente indicata nel testo. Per il periodo precedente al 30 maggio 2010, la soglia era pari ad almeno un quarto.
Art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La disposizione ha ridotto dal 25% al 20% la soglia di eccedenza necessaria per procedere alla determinazione sintetica del reddito, con effetto dal 31 maggio 2010.
Massime di principio
- L'utilizzo di indici e coefficienti presuntivi non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: l'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito quando ricorrono i presupposti di legge.
- Il contribuente deve poter esercitare concretamente il diritto di fornire prova contraria; è quindi essenziale documentare l'origine delle somme utilizzate, ad esempio risparmi pregressi, redditi già tassati, finanziamenti, donazioni o disinvestimenti.
- Occorre verificare la soglia di scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato applicabile all'anno d'imposta: per la disciplina indicata, almeno un quinto dal 31 maggio 2010 e almeno un quarto in precedenza.
- La legittimità dell'accertamento non esclude la possibilità di contestare il calcolo concreto, la corretta applicazione degli indici, la disponibilità effettiva dei beni o delle spese e la quantificazione del reddito presunto.
- In una situazione analoga, la difesa dovrebbe concentrarsi sia sul rispetto dei requisiti formali e quantitativi dell'accertamento sia sulla prova documentale dell'effettiva capacità contributiva del contribuente.
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