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Sentenza

Sentenza del 01/08/2016 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'applicazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito, sostenendo che tale ricostruzione non potesse essere utilizzata senza considerare adeguatamente la prova contraria e i limiti previsti dalla legge.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. L'accertamento sintetico basato su indici e coefficienti presuntivi è ammesso, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire la prova contraria. Inoltre, la determinazione sintetica del reddito è subordinata al superamento della soglia prevista dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973: almeno un quinto del reddito dichiarato per gli accertamenti soggetti alla disciplina modificata dal 31 maggio 2010; in precedenza, almeno un quarto.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico sulla base degli indici e coefficienti presuntivi di reddito può fornire la prova contraria alla pretesa fiscale.

    L'accertamento sintetico fondato su indici e coefficienti è legittimo, ma si tratta di una presunzione superabile: il contribuente può dimostrare che le spese o gli elementi considerati derivano da redditi già tassati, esenti, esclusi o da altre fonti non indicative di un maggiore reddito imponibile.

  • Art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

    L'accertamento sintetico è ammissibile solo quando il reddito ricostruito supera quello dichiarato almeno del 20% secondo la disciplina vigente indicata nel testo. Per il periodo precedente al 30 maggio 2010, la soglia era pari ad almeno un quarto.

  • Art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La disposizione ha ridotto dal 25% al 20% la soglia di eccedenza necessaria per procedere alla determinazione sintetica del reddito, con effetto dal 31 maggio 2010.

Massime di principio

  • L'utilizzo di indici e coefficienti presuntivi non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: l'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito quando ricorrono i presupposti di legge.
  • Il contribuente deve poter esercitare concretamente il diritto di fornire prova contraria; è quindi essenziale documentare l'origine delle somme utilizzate, ad esempio risparmi pregressi, redditi già tassati, finanziamenti, donazioni o disinvestimenti.
  • Occorre verificare la soglia di scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato applicabile all'anno d'imposta: per la disciplina indicata, almeno un quinto dal 31 maggio 2010 e almeno un quarto in precedenza.
  • La legittimità dell'accertamento non esclude la possibilità di contestare il calcolo concreto, la corretta applicazione degli indici, la disponibilità effettiva dei beni o delle spese e la quantificazione del reddito presunto.
  • In una situazione analoga, la difesa dovrebbe concentrarsi sia sul rispetto dei requisiti formali e quantitativi dell'accertamento sia sulla prova documentale dell'effettiva capacità contributiva del contribuente.

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