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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51610/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione (arresti domiciliari) relativa a misure cautelari adottate nell'ambito di indagine per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente valutato la colpa grave entrando nel merito nonostante la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare, con giudizio ex ante e autonomo rispetto al processo penale, se la condotta del richiedente integri dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza di colpa grave: la ricorrente, titolare dell'attività di rivendita auto, aveva consentito la co-gestione di fatto dell'attività da parte del figlio, che l'avrebbe usata per finalità illecite; ciò, unitamente a intercettazioni e dichiarazioni della stessa e alla sua passività nel riprendere la gestione una volta emerse irregolarità, è stato ritenuto idoneo a integrare grave negligenza in sinergia con l'intervento dell'autorità. Per tali motivi la corte ha ritenuto insindacabili gli apprezzamenti di fatto e ha respinto il ricorso; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Individua la condizione ostativa al diritto all'equa riparazione in caso di dolo o colpa grave del detenuto; la Corte interpreta la colpa grave come comportamento, anche non configurabile come reato, che ex ante abbia concorso a determinare o a far apparire configurabile l'illecito per cui è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 314 nell'ambito del rito riparatorio; è riferito alla disciplina del procedimento di riparazione e al ruolo del giudice della riparazione nella valutazione delle condizioni per l'indennizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla devoluzione alla cassa delle ammende: applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma quale conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. U. e Sez. 4 citate)

    La Corte richiama un consolidato indirizzo secondo cui il giudice della riparazione effettua un apprezzamento autonomo ex ante della condotta del richiedente, valutando elementi extraprocedimentali e le frequentazioni, nonché dichiarazioni rese, per accertare dolo o colpa grave; gli accertamenti di fatto del giudice di merito sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con giudizio ex ante, la condotta del richiedente per accertare dolo o colpa grave, indipendentemente dall'esito del processo penale (assoluzione non impedisce automaticamente l'accoglimento dell'indennizzo).
  • La colpa grave non richiede che la condotta integri un reato: è sufficiente che comportamenti e omissioni, anche extraprocedimentali, abbiano creato o concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato che ha giustificato la misura cautelare.
  • Tra le condotte rilevanti possono rientrare frequentazioni ambigue, la partecipazione fattiva o la tolleranza di attività illecite (es. co-gestione dell'attività da parte di terzi che la usano per fini illeciti) e le dichiarazioni rese dall'interessato; tali elementi richiedono motivazione adeguata circa la loro idoneità a essere ritenuti concausali rispetto alla misura.
  • Gli accertamenti di fatto del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica; un ricorso che non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata è spesso inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere applicate sanzioni economiche e condanna alle spese, anche a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende, se emerge colpa nella proposizione del ricorso.

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