Cassazione Penale, Sentenza n. 16724/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote societarie e dei beni aziendali della società riconducibile al ricorrente. Il ricorrente lamentava violazione di legge (art. 416-bis c.p. e art. 240 c.p.) sostenendo l'estraneità della società alle vicende relative al cantiere oggetto di indagine e rilevando che il mezzo visto in cantiere non era di proprietà della società
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di reato e un collegamento tra i reati ipotizzati e i beni sequestrati (quote societarie e beni aziendali). Ha richiamato intercettazioni e riscontri documentali (es. indicazioni che "il cemento lo deve gettare RUCCELLA", fatturazioni con DR Service, rapporti commerciali consolidati con la PREV Costruzioni e altri soggetti) che dimostrano il coinvolgimento, anche se in posizione mediata, della società nelle attività del cantiere e nella spartizione degli utili. La presenza o meno dell'automezzo in cantiere è stata ritenuta un elemento marginale rispetto alla rete di contatti e alle evidenze raccolte. Conseguentemente il sequestro è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata richiamata nel motivo di impugnazione; il giudice ha valutato le intercettazioni e i collegamenti economici come indizi che possono ricondurre la società e le sue quote a rapporti illeciti tipici di contesti mafiosi, giustificando il sequestro preventivo dei beni aziendali
La norma indicata nel ricorso è stata considerata nel quadro più ampio delle contestazioni; comunque il giudice ha ritenuto che, anche indipendentemente dalla contestazione specifica, sussistessero gravi indizi e un vincolo tra reato e beni oggetto di sequestro
Massime di principio
- Il sequestro preventivo è legittimo quando sussistono gravi indizi di reato e un collegamento tra il reato e il bene oggetto di sequestro (es. quote societarie o beni aziendali)
- Intercettazioni, fatture e rapporti commerciali consolidati nel tempo possono costituire elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento di una società anche se il ruolo è mediato o non direttamente operativo
- La mancata presenza materiale di un bene (per esempio un automezzo) nel luogo dell'illecito può essere elemento marginale se esistono altri riscontri probatori che collegano la società all'attività illecita
- Per ottenere il dissequestro è necessario dimostrare efficacemente l'assenza del vincolo tra i beni e l'attività criminosa o che gli indizi a carico della società siano inconsistente o erronei
- La proposta di ricorso infondato può comportare la condanna alle spese processuali; è utile produrre documentazione probatoria (contratti, fatture, flussi finanziari) per dimostrare la liceità dei rapporti commerciali
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