Cassazione Penale, Sentenza n. 20524/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sull'individuazione del giudice dell'esecuzione per la valutazione dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti di Ruben Raitano. Il G.i.p. di Gela riteneva competente la Corte di appello di Caltanissetta perché quest'ultima, con sentenza del 26/01/2023, aveva riformato la decisione di primo grado (24/05/2022) e la Corte di cassazione aveva successivamente annullato con rinvio la sentenza d'appello (n.2746/2024). La Corte d'appello, invece, si era dichiarata incompetente sostenendo che, in sede di rinvio, la decisione del 22/04/2024 aveva modificato solo la pena, per cui il giudice dell'esecuzione doveva essere individuato nel G.i.p. ai sensi dell'art.665, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha attribuito la competenza a decidere alla Corte di appello di Caltanissetta ai sensi dell'art.665, comma 3, c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti a quella Corte. La Corte ha ritenuto che la regola speciale del comma 3 attribuisca "in executivis" la competenza al giudice del rinvio ogniqualvolta la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, a prescindere dall'esito del giudizio di rinvio o dal fatto che quest'ultimo abbia soltanto riformato la pena
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Qualifica la situazione come conflitto negativo di competenza quando due giudici ordinari rifiutano di prendere conoscenza del medesimo fatto, determinando una stasi procedurale risolvibile solo dalla Corte di cassazione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; non incide direttamente sull'attribuzione della competenza, ma disciplina la forma della requisitoria nel procedimento
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Regola generale per individuare il giudice dell'esecuzione in base alla sentenza d'appello; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a questa disposizione per sostenere la competenza del G.i.p. quando la riforma riguardava solo la pena
art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione speciale che stabilisce che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice del rinvio (cioè la Corte di appello che ha ricevuto il rinvio), indipendentemente dall'esito del giudizio di rinvio o dal fatto che la decisione di rinvio abbia modificato solo la pena
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza d'appello con rinvio, la competenza per le questioni esecutive spetta al giudice del rinvio (art.665, comma 3 c.p.p.), anche se il rinvio poi confermasse o modificasse solo la pena
- Se due giudici ordinari rifiutano di conoscere del medesimo fatto (conflitto negativo), la stasi del procedimento richiede l'intervento della Corte di cassazione ai sensi dell'art.28 c.p.p.
- La regola speciale del comma 3 dell'art.665 prevale sui criteri generali del comma 2: quindi non bisogna limitarsi a verificare chi ha definitivamente modificato la sentenza di primo grado, ma occorre accertare se sia intervenuto un annullamento con rinvio
- Per chi agisce in fase esecutiva, è essenziale ricostruire la catena delle pronunce (sentenza di primo grado, appello, eventuale annullamento con rinvio e decisione in sede di rinvio) per individuare correttamente il giudice competente
- Se sussiste dubbio o rifiuto di due giudici a farsi carico della domanda esecutiva, il ricorso al conflitto di competenza può essere lo strumento idoneo per sbloccare la situazione
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