Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45842/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva assolto dall'accusa di associazione dedita al narcotraffico ma lo aveva condannato per plurime ipotesi di concorso nella detenzione e cessione di cocaina. Il ricorso per cassazione, promosso tramite difensore sostituto, deduceva: (1) violazione dell'art. 296, comma 4 cod. proc. pen. e nullità assoluta del decreto di 'latitanza' del 25/10/2006 per ricerche insufficienti (in particolare mancati accertamenti in Argentina); (2) violazione di norme processuali per mancata revoca del decreto di latitanza dopo l'arresto del ricorrente in Argentina e quindi applicabilità del principio secondo cui l'arresto all'estero comporta la cessazione dello stato di latitanza. Inoltre il ricorrente sosteneva che l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. non fosse applicabile per la dichiarazione di latitanza e per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. anche in caso di imputato dichiarato latitante: il difensore che propone il ricorso doveva essere munito di mandato specifico e di elezione di domicilio, a pena di inammissibilità. La Corte ha confermato la disciplina transitoria e la rilevanza della dichiarazione di assenza/latitanza nel caso concreto, ritenendo che gli elementi raccolti nel processo dimostravano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la sua volontaria sottrazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    richiede che, quando l'imputato sia stato dichiarato assente/latitante, il difensore che propone il ricorso sia munito di mandato specifico e dell'elezione di domicilio; la mancata prova di tale mandato comporta inammissibilita dell'impugnazione

  • art. 296, comma 4, cod. proc. pen.

    norma sulla decretazione della latitanza e sulle ricerche; il ricorrente ha censurato la presunta incompletezza delle ricerche, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater

  • art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    riferimenti alle nullità assolute dedotte dal ricorrente in relazione al decreto di latitanza; la Corte non ha accolto la tesi dell'insanabile nullità capace di travolgere gli atti successivi nella prospettiva di superare i requisiti di impugnazione

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    norma applicata per giustificare la prosecuzione del processo in presenza di assenza dell'imputato, tenuto conto della disciplina transitoria (art. 15-bis legge 28/4/2014 n.67 e legge 11/8/2014 n.118)

  • art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67 (interp. dalla legge 11 agosto 2014, n. 118)

    disciplina transitoria che anticipa l'applicazione della nuova normativa sull'assenza nei procedimenti non ancora decisi con sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d) e art. 89, comma 3

    norme che hanno interpolato l'art. 581 cod. proc. pen.; la Corte ne ha richiamato l'applicabilità in base alla disciplina transitoria, confermando l'obbligo del mandato specifico per l'impugnazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile nelle ipotesi previste; applicata per infliggere euro 3.000 al ricorrente

  • art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    richiamato nella decisione come disciplina collegata ai rimedi restitutori che la normativa intende evitare garantendo che l'imputato abbia effettiva conoscenza e volontà di impugnare

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato assente o latitante, il difensore che propone ricorso in Cassazione deve essere munito di mandato specifico e di elezione di domicilio; in mancanza il ricorso è inammissibile
  • La declaratoria di latitanza non esclude automaticamente l'applicabilità delle norme che impongono il mandato specifico per l'impugnazione: la disciplina mira a comprovare che l'imputato conosce la sentenza e intende impugnarla
  • Contestare la correttezza delle ricerche per la decretazione della latitanza o la mancata revoca dopo un arresto all'estero richiede prove concrete; tali censure, se non accompagnate da il mandato difensivo richiesto, non sottraggono all'inammissibilità dell'impugnazione
  • In casi di arresto all'estero od estradizione, occorre chiedere tempestivamente la revoca dello stato di latitanza e documentare l'evento; diversamente la corte può ritenere che l'imputato si sia volontariamente sottratto al processo
  • Per evitare sanzioni e l'inammissibilità, il difensore (anche se nominato d'ufficio o sostituto) deve dotarsi del mandato specifico per la cassazione e dell'elezione di domicilio funzionale alla ricezione delle comunicazioni processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.