Cassazione Penale, Ordinanza n. 34773/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto presso la Casa di reclusione di L’Aquila e sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 ord. pen. per visitare la nonna presso la sua abitazione a Napoli. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza il 30 dicembre 2025 e il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva respinto il reclamo il 14 aprile 2026. Il Tribunale aveva ritenuto ostativa la natura cronica delle patologie della congiunta e, in ogni caso, insussistente il requisito della necessità, poiché dagli accertamenti risultava che la donna poteva raggiungere l’istituto penitenziario, pur con l’ausilio di presidi sanitari. In Cassazione la difesa ha contestato tale valutazione, adducendo ragioni che avrebbero impedito alla nonna di fruire degli ordinari colloqui carcerari. La Corte ha giudicato la censura generica e priva di autosufficienza, perché la dedotta impossibilità era stata affermata senza indicare elementi di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura relativa all’impossibilità per la congiunta di recarsi in carcere per i colloqui ordinari consisteva in una mera asserzione, non supportata da elementi probatori e quindi inidonea a superare la valutazione del Tribunale di sorveglianza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354
per consentirgli di recare visita alla nonna, XXXXXXXXXXXXXXX, presso l’abitazione di quest’ultima, sita nel comune di Napoli
La disposizione è indicata come base della richiesta di permesso di necessità; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi dell’articolo.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
XXXXXXXXXXXXXX, in atto detenuto presso la Casa di reclusione di L’Aquila, sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
La norma identifica il regime detentivo cui è sottoposto il ricorrente; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presente provvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
In presenza dei presupposti indicati, in caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza la censura che contesti la valutazione sull’assenza del requisito della necessità di un permesso penitenziario limitandosi ad affermare che il familiare non può raggiungere l’istituto per i colloqui, senza indicare elementi di prova a sostegno.
- La valutazione della necessità del permesso può fondarsi sugli accertamenti relativi alla concreta possibilità del familiare di raggiungere l’istituto penitenziario, anche con l’ausilio di presidi sanitari.
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