Cassazione Penale, Sentenza n. 30611/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colaneri era stato condannato per truffa aggravata per aver acquistato un'autovettura Giulietta versando un assegno di provenienza furtiva e aver poi rivenduto il veicolo il giorno dopo, ottenendo un profitto di 11.000 euro. Ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: (1) insussistenza del reato perché la vettura era gravata da fermo amministrativo a carico del venditore, per cui la persona offesa avrebbe avuto a sua volta dolo (doppio dolo) e i due dolI si eliderebbero; (2) vizio di motivazione e illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. per la rilevanza del danno patrimoniale e mancata spiegazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso il concorso di dolo della persona offesa sulla base degli atti: l'imputato aveva agito come operatore professionale ricorrendo a un'agenzia di pratiche automobilistiche che ha trascritto la vendita al PRA, rendendo improbabile l'ignoranza dell'esistenza del fermo amministrativo. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.7, la Corte ha condiviso la valutazione che l'entità del danno (11.000 euro) è di per sé rilevante, indipendentemente dalle condizioni economiche della vittima. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte non ha disposto rifusione delle spese in favore della parte civile per mancato utile contributo alla discussione scritta.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile alla condotta dell'imputato che, con artifizi e raggiri, ha conseguito un ingiusto profitto tramite assegno di provenienza furtiva nella compravendita dell'autoveicolo.
L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità è stata ritenuta integrata sulla base dell'entità oggettiva del danno (11.000 euro); le condizioni economiche della vittima sono irrilevanti quando l'entità oggettiva è già notevole.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016 (Rv. 268446)
Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268446
Richiamata a supporto del principio secondo cui per l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 la rilevanza del danno può essere valutata oggettivamente senza considerare le condizioni economiche della vittima quando l'entità è di per sé significativa.
Massime di principio
- Il cosiddetto 'doppio dolo' tra contraenti non elimina automaticamente la responsabilità penale: per escludere la truffa occorre prova specifica e non congetture che la controparte volesse ingannare; la Corte valuta la concreta capacità di conoscere o meno il vizio (es. trascrizioni al PRA, uso di agenzia).
- Nelle vendite di beni gravati da vincoli amministrativi la condotta dell'acquirente professionale che si avvale di intermediari e provvede alla trascrizione può far ritenere l'elemento soggettivo del reato (dolo) sussistente e rendere implausibile l'ignoranza del vincolo.
- L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n.7) può essere riconosciuta sulla base dell'entità oggettiva del danno; le condizioni economiche della vittima sono rilevanti solo quando il danno oggettivo non è elevato ma assume rilievo per effetto delle particolari condizioni della vittima.
- In sede di ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale: censure generiche che si limitano a ripetere i motivi di appello senza rispondere alle argomentazioni avverse rischiano l'inammissibilità.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata dalla decisione impugnata; tuttavia la Cassazione può ritenere il motivo inammissibile se non è svolto con sufficiente specificità.
- Quando si contestano fatti tecnici (es. esistenza di un fermo amministrativo), acquisire e produrre prove probatorie dirette (documentazione PRA, attestazioni dell'agenzia) è cruciale per dimostrare l'assenza di dolo o il dolo concorrente della controparte.
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