Cassazione Penale, Sentenza n. 48587/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacenti; dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l'attenuante del "ravvedimento operoso" ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sostiene di aver messo a disposizione tutte le sue conoscenze, indicando dettagli sul presunto fornitore (nome, modello di auto, modalità di contatto e codici di sblocco del telefono) e sull'acquirente (nazionalità, accento, albergo), utili, secondo lui, per identificare e neutralizzare i responsabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e meramente confutativo, e manifestamente infondato. Ha confermato che la sentenza di merito ha valutato in modo logico ed esaustivo la genericità e la scarsa proficuità delle informazioni fornite dal ricorrente, rilevando dichiarazioni confuse e contraddittorie e la successiva scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, le informazioni devono essere oggettivamente idonee a consentire un risultato utile di indagine (individuazione/neutralizzazione dei responsabili o interruzione del circuito distributivo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 7
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
L'attenuante del ravvedimento operoso richiede che l'imputato fornisca informazioni oggettivamente idonee in astratto a evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, ossia elementi utili per individuare e neutralizzare responsabili o per interrompere la catena distributiva; informazioni generiche o non verificabili non sono sufficienti.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nella motivazione per segnalare che il pubblico ministero ha disposto la separazione della posizione del ricorrente in relazione a distinta ipotesi di reato, ma la separazione e l'uso investigativo delle informazioni in altro procedimento non implicano automaticamente la sussistenza dell'attenuante nel presente procedimento.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014 (Schembri)
Conferma la massima di esperienza circa l'uso, da parte dei narcotrafficanti, di utenze multiple spesso intestate a terzi o fittizie; tale considerazione può giustificare l'esclusione della rilevanza investigativa di informazioni su numeri/utenze.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 (Albini)
Nei traffici di modesta rilevanza è sufficiente che l'imputato offra il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee a individuare o neutralizzare responsabili; tuttavia resta necessario che le informazioni consentano un risultato utile di indagine.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013 (Squillace)
Le informazioni fornite dall'imputato devono essere in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine; non è rilevante il solo proclama di collaborazione.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo) e altre pronunce citate
Ribadiscono che ammissioni o comportamenti non conducente all'interruzione del circuito distributivo, dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio non possono giustificare l'attenuante.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 73, comma 7, le informazioni offerte devono essere concrete, verificabili e idonee a produrre un risultato investigativo utile (identificazione/neutralizzazione di responsabili o interruzione della filiera).
- Informazioni vaghe, generiche o prive di riscontri probatori non soddisfano il requisito di proficuità richiesto dalla norma.
- Contraddizioni nelle dichiarazioni dell'indagato e la scelta successiva di avvalersi della facoltà di non rispondere indeboliscono significativamente la possibilità di riconoscimento dell'attenuante.
- La circostanza che il pubblico ministero utilizzi o separi determinate informazioni in altro procedimento non determina automaticamente la sussistenza dell'attenuante nel procedimento in esame; la valutazione spetta al giudice e si fonda sulla concreta utilità delle informazioni.
- Il giudice può fare ricorso a massime di esperienza (es. uso di utenze multiple da parte dei narcotrafficanti) per valutare l'attendibilità e l'utilità delle informazioni fornite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →