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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48587/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacenti; dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l'attenuante del "ravvedimento operoso" ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sostiene di aver messo a disposizione tutte le sue conoscenze, indicando dettagli sul presunto fornitore (nome, modello di auto, modalità di contatto e codici di sblocco del telefono) e sull'acquirente (nazionalità, accento, albergo), utili, secondo lui, per identificare e neutralizzare i responsabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e meramente confutativo, e manifestamente infondato. Ha confermato che la sentenza di merito ha valutato in modo logico ed esaustivo la genericità e la scarsa proficuità delle informazioni fornite dal ricorrente, rilevando dichiarazioni confuse e contraddittorie e la successiva scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, le informazioni devono essere oggettivamente idonee a consentire un risultato utile di indagine (individuazione/neutralizzazione dei responsabili o interruzione del circuito distributivo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 7

    art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    L'attenuante del ravvedimento operoso richiede che l'imputato fornisca informazioni oggettivamente idonee in astratto a evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, ossia elementi utili per individuare e neutralizzare responsabili o per interrompere la catena distributiva; informazioni generiche o non verificabili non sono sufficienti.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nella motivazione per segnalare che il pubblico ministero ha disposto la separazione della posizione del ricorrente in relazione a distinta ipotesi di reato, ma la separazione e l'uso investigativo delle informazioni in altro procedimento non implicano automaticamente la sussistenza dell'attenuante nel presente procedimento.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014 (Schembri)

    Conferma la massima di esperienza circa l'uso, da parte dei narcotrafficanti, di utenze multiple spesso intestate a terzi o fittizie; tale considerazione può giustificare l'esclusione della rilevanza investigativa di informazioni su numeri/utenze.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 (Albini)

    Nei traffici di modesta rilevanza è sufficiente che l'imputato offra il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee a individuare o neutralizzare responsabili; tuttavia resta necessario che le informazioni consentano un risultato utile di indagine.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013 (Squillace)

    Le informazioni fornite dall'imputato devono essere in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine; non è rilevante il solo proclama di collaborazione.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo) e altre pronunce citate

    Ribadiscono che ammissioni o comportamenti non conducente all'interruzione del circuito distributivo, dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio non possono giustificare l'attenuante.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 73, comma 7, le informazioni offerte devono essere concrete, verificabili e idonee a produrre un risultato investigativo utile (identificazione/neutralizzazione di responsabili o interruzione della filiera).
  • Informazioni vaghe, generiche o prive di riscontri probatori non soddisfano il requisito di proficuità richiesto dalla norma.
  • Contraddizioni nelle dichiarazioni dell'indagato e la scelta successiva di avvalersi della facoltà di non rispondere indeboliscono significativamente la possibilità di riconoscimento dell'attenuante.
  • La circostanza che il pubblico ministero utilizzi o separi determinate informazioni in altro procedimento non determina automaticamente la sussistenza dell'attenuante nel procedimento in esame; la valutazione spetta al giudice e si fonda sulla concreta utilità delle informazioni.
  • Il giudice può fare ricorso a massime di esperienza (es. uso di utenze multiple da parte dei narcotrafficanti) per valutare l'attendibilità e l'utilità delle informazioni fornite.

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