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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12489/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare che ha confermato la custodia in carcere, deducendo: 1) mancata/insufficiente valutazione dell'attendibilita' di Carmelo Palmieri e del riconoscimento del figlio del ricorrente quale autore del tentato omicidio; 2) erronea ritenuta attualita' del pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto del tempo intercorso; 3) infondatezza delle conclusioni sul pericolo di inquinamento probatorio (raccogliere dichiarazioni scritte a favore) e sulla qualificazione della condotta; 4) scelta inadeguata della misura custodiale e inidoneita' degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimita' sulle misure cautelari sia limitato: ammissibili solo censure che indicano specifiche violazioni normative o manifeste illogicita' della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato motivazione adeguata e coerente sull'attendibilita' della persona offesa e sulle corroborazioni esterne (intercettazioni e altri elementi), abbia adeguatamente motivato l'attualita' del pericolo di reiterazione (gravita', poliedricita' delle condotte, attivita' per eludere le indagini) e la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Ha altresi' condiviso la valutazione sull'inidoneita' degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per la misura cautelare; la Corte ricorda che in cassazione non e' sindacabile una diversa valutazione degli elementi indizianti se la motivazione del giudice di merito e' adeguata e logica

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'attualita' del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio

  • art. 275 cod. proc. pen. (commi 1 e 3-bis)

    Disciplina la scelta della misura cautelare e la sua adeguatezza; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione che esclude l'adeguatezza degli arresti domiciliari nel caso concreto

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede strumenti di controllo elettronico; la Corte ricorda che l'esclusione degli arresti domiciliari implica, per natura, l'impossibilita' di applicare il controllo elettronico come misura idonea

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte osserva che tali criteri non si applicano meccanicamente nella fase cautelare, soprattutto quando vi sono elementi esterni di corroborazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni per ricorsi infondati o colposi; la Corte ha disposto il pagamento di una somma a titolo di cassa delle ammende per profili di colpa nell'instaurazione del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari il sindacato e' molto limitato: vanno indicate specifiche violazioni di legge o manifeste illogicita' della motivazione; non e' possibile chiedere una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi salvo errori logico-giuridici evidenti
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere la misura cautelare se il giudice di merito ne motiva attendibilita' intrinseca e fornisce elementi esterni di corroborazione (es. intercettazioni, riscontri investigativi)
  • Il tempo intercorso dai fatti non elimina automaticamente l'attualita' del pericolo di reiterazione se sussistono elementi che dimostrano la gravita' delle condotte, la capacita' di eludere le indagini o tentativi concreti di inquinamento probatorio
  • La valutazione sulla congruita' della tipologia di misura (carcere vs arresti domiciliari con o senza controllo elettronico) e' rimessa al giudice di merito e puo' escludere l'uso del braccialetto elettronico quando gli arresti domiciliari siano ritenuti intrinsecamente inidonei a impedire contatti per vendetta o il recupero di armi/mezzi illeciti
  • Chi impugna deve formulare censure precise e puntuali (es. indicazione di contraddizioni interne, omissioni logiche o violazioni normative specifiche) per rendere ammissibile il ricorso per cassazione

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