Cassazione Civile, Ordinanza n. 18758/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Alcuni comproprietari/proprietari di un immobile sito in Racale avevano convenuto in giudizio la società conduttrice, deducendo di averle concesso in locazione, con contratto del 1° luglio 2008, un'area dell'immobile per la durata minima di nove anni. Sostenevano che la società avesse esercitato il recesso nel 2010, ma avesse poi continuato a occupare il bene senza rilasciarlo nei tempi dovuti, lasciando sul lastrico un impianto di telecomunicazione e provocando anche danni alla struttura muraria. Chiedevano quindi l'accertamento dell'occupazione illegittima e la condanna al pagamento di una indennità di occupazione commisurata al canone pattuito. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la parte soccombente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 1590, 1591 e 1218 c.c., per asserita omessa valutazione della configurabilità del rilascio e dei danni derivanti dalla condotta della società; 2) violazione dell'art. 1341 c.c., per omessa considerazione di clausole vessatorie nel contratto di locazione commerciale; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per omessa valutazione delle prove documentali offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato nel fascicolo telematico la relata di notificazione con attestazione di conformità, necessaria ai fini dell'art. 369 c.p.c. Inoltre, la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta il 14 febbraio 2025, cioè oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello del 2 dicembre 2024, cosicché non poteva operare alcuna 'prova di resistenza'. L'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio e la mancata eccezione del controricorrente non poteva sanare il vizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo della controversia in materia locatizia
richiamato dalla ricorrente come norma sulla restituzione del bene locato
richiamato dalla ricorrente come base dell'indennità per ritardata restituzione del bene locato
richiamato dalla ricorrente per prospettare una responsabilità da inadempimento del conduttore
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta presenza di clausole vessatorie nel contratto
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove documentali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di censura per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come parametro di censura per vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti
richiamato come norma che impone il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione
richiamato per il termine breve di impugnazione rilevante ai fini della verifica di tempestività
art. 6 CEDU
richiamato nel passaggio sulla compatibilità convenzionale dell'improcedibilità per mancato deposito della relata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente dichiara di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma non deposita, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la relata di notificazione con la relativa attestazione di conformità, se tale documento non sia prodotto nemmeno dal controricorrente.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se, dal collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notifica del ricorso, risulti comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione entro il termine breve; se la notifica del ricorso è successiva a sessanta giorni dalla pubblicazione, tale verifica non è possibile.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione per omissione del deposito della relata di notificazione non contrasta con l'art. 6 CEDU, poiché costituisce una sanzione processuale proporzionata alla funzione di filtro e di controllo di legittimità del giudizio di cassazione.
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