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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00725/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 29 novembre 2024. Il ricorso non censura nel merito la decisione impugnata, ma è dichiarato inammissibile per un vizio formale: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità del ricorso personale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per essere ammissibile, non può essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato secondo le prescrizioni dell'art. 613 c.p.p.
  • La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalle questioni di merito dedotte.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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