Sentenza del 25/03/2024 n. 4697 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRAP per l'anno 2016, emesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza che avevano rilevato l'utilizzo di fatture fittizie e rapporti commerciali cartolari per un imponibile complessivo di Euro 1.717.814,77, con conseguente rettifica dei costi e maggiore imposta di Euro 85.773,00. La società denunciava decadenza dell'atto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica e prova testimoniale.
La decisione
Il Tribunale Tributario ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso dipendente da altro giudizio (R.G.4663/2023) già deciso con sentenza n.14078/2023 che aveva confermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia. Le richieste istruttorie della ricorrente (CTU e prova testimoniale) sono state respinte come inammissibili o generiche, richiamando l'art.7 comma 4 D.Lgs. n.546/1992. La Corte ha ritenuto provata, anche per presunzioni e indizi, l'inesistenza delle operazioni contestate: mancanza di sedi e contabilità presso i fornitori, anomalie nei movimenti bancari (bonifici seguiti da rapidi prelievi in contanti), merci incompatibili o di provenienza furtiva, gestione tramite prestanome. Per questi motivi è stata confermata la rettifica dei costi e l'accertamento IRAP. Sono state condannate la ricorrente alle spese di giudizio e liquidate in favore dell'Agenzia in Euro 5.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
Il comma 4 limita la prova testimoniale nel processo tributario: la richiesta di prova testimoniale è sottoposta a condizioni più rigorose rispetto al processo civile e può essere esclusa anche senza accordo delle parti; ciò giustifica il rigetto delle richieste istruttorie generiche.
Richiamo all'art.257-bis c.p.c. relativo alla testimonianza scritta; la Corte sottolinea la specialità delle prove nel processo tributario alla luce della riforma.
Cass. Ordinanza n.11873/2018
Principio secondo cui l'Amministrazione deve indicare elementi e indizi che fondano la contestazione di operazioni inesistenti, mentre al contribuente spetta dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Cass. Ordinanza n.18118/2016
Una volta accertata l'assenza dell'operazione, non rileva la buona fede del contribuente; questi conosce se ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione.
Cass. Sentenza n.33915/2019
Riafferma che l'esibizione della fattura o della regolarità formale delle scritture non è sufficiente a provare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata.
Cass. Sentenza n.28628/2021
Conferma i principi giurisprudenziali sulla prova dell'inesistenza delle operazioni e l'onere del contribuente a dimostrare la realtà delle operazioni contestate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale fornisce indizi concreti e plurimi (assenza di sede, mancanza di documentazione contabile, anomale movimentazioni bancarie, uso di prestanome, merce incompatibile) tali elementi possono legittimare la ricostruzione della inesistenza delle operazioni; il contribuente dovrà provare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
- La mera esibizione di fatture, registri contabili o prove formali di pagamento non è di per sé sufficiente a contrastare un accertamento basato su indizi di fittizietà: sono richieste prove materiali e documentali idonee a dimostrare la realtà economica della transazione (contratti, documenti di trasporto, consegne, stock di magazzino, corrispondenza commerciale, evidenze bancarie coerenti).
- Le richieste istruttorie in sede giudiziale (consulenze tecniche, prova testimoniale) possono essere rigettate se presentate in modo generico o se la prova poteva/ doveva essere acquisita in sede di verifica amministrativa; è pertanto strategico per il contribuente prospettare e conservare prove già nella fase di verifica.
- La giurisprudenza tributaria riconosce all'Amministrazione la possibilità di utilizzare presunzioni semplici e indizi per provare l'oggettiva inesistenza delle operazioni; superata questa soglia probatoria, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- In situazioni simili è fondamentale reagire tempestivamente: raccogliere e conservare documentazione completa (contratti, ddt, corrispondenza, registrazioni magazzino), verificare la reale esistenza e capacità economica dei fornitori, e contestare tempestivamente eventuali rilievi già in sede di verifica per non trovarsi senza possibilità istruttorie in giudizio.
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