Cassazione Penale, Ordinanza n. 17914/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di una persona condannata con sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/02/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso era diretto avverso tale sentenza, ma il motivo dedotto è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo non conforme ai requisiti minimi di specificità: mancava la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e dei congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Non è possibile desumere dal testo i fatti storici del processo né il reato contestato.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non si applica se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura, nonché un confronto effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e di adeguata enunciazione delle ragioni giuridiche, determina l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in linea di principio, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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