Cassazione Penale, Sentenza n. 9050/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ovvero del concorso formale tra il reato di ricettazione (ciclomotore) e la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 9 legge 27/12/1956, n. 423) per la quale era già intervenuta condanna irrevocabile del 17/07/2010 (pena di 10 mesi). Si contestava inoltre che il primo giudice, con giudizio abbreviato, e la Corte d'appello avessero motivato inadeguatamente sul diniego delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul profilo della continuazione esterna: ha ritenuto illogica la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la continuazione con riferimento a un "apprezzabile lasso di tempo (un anno)" tra la violazione della sorveglianza speciale (accertata in flagranza il 15/07/2010) e la denuncia del furto del ciclomotore (30/06/2010), mentre il reato contestato nella successiva vicenda era la ricettazione, reato istantaneo la cui consumazione non è datata nell'imputazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al motivo sulla continuazione e il procedimento è rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: in particolare la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata (la Corte ha confermato che il diniego è motivato e che le attenuanti non sono dovute per mera "concessione")
Norme richiamate
art. 9, legge 27 dicembre 1956, n. 423
La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è reato autonomo; la sua eventuale riconciliazione con altro reato (es. ricettazione) ai fini della continuazione richiede verifica dell'identità del disegno criminoso e del nesso temporale, non possono essere desunti automaticamente dalla sola vicinanza temporale dei fatti
Dopo la modifica normativa non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede elementi positivi che dimostrino la meritevolezza dell'adeguamento della pena, e il giudice non è tenuto a motivare l'esclusione in termini esasperati quando manchino elementi di segno positivo
Giurisprudenza della Cassazione sul principio delle attenuanti generiche
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 (Lamin) e altre pronunce citate
Le attenuanti generiche non devono essere considerate come diritto automatico dell'imputato; la loro esclusione può essere motivata con l'assenza di elementi favorevoli e con la gravità del fatto e dei precedenti
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non sono dovute automaticamente: il giudice può legittimamente escluderle se mancano elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'incensuratezza non è più sufficiente
- La mancata motivazione sull'esclusione delle attenuanti è riesaminabile in cassazione solo se la motivazione è carente o contraddittoria; valutazioni di merito motivate dalla Corte d'appello sono in genere incensurabili
- Per applicare la continuazione tra reati occorre l'identità del disegno criminoso e un nesso temporale/logico tra gli stessi: non è sufficiente una mera prossimità cronologica presunta
- Nei reati istantanei (come la ricettazione) la consumazione avviene nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; se l'imputazione non indica la data di consumazione, tale incertezza non può essere usata in pregiudizio dell'imputato per presumere la tempestiva successione rispetto ad altri fatti
- Se il giudice territoriale ha motivato illogicamente l'esclusione della continuazione, la Corte di cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame limitatamente a quel profilo
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