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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14512/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la determinazione della Corte d'appello di Perugia relativa all'equo indennizzo per la irragionevole durata del processo: in particolare contestava la modalità di calcolo degli interessi (sosteneva l'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 1284, 4° comma c.c.) e la liquidazione delle spese/compensi per la fase monitoria, ritenuti inferiori ai minimi stabiliti dal d.m. n. 55/2014 (e in violazione degli artt. 92 c.p.c. e 112 c.p.c.), nonché carenza o apparente contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi principali relativi al tasso degli interessi (primo motivo) e la maggior parte delle censure sulla motivazione e sull'omesso esame, ritenendoli infondati o inammissibili (anche la prospettata violazione costituzionale è stata dichiarata inammissibile). Tuttavia ha accolto in parte il quarto motivo sul punto quantitativo della liquidazione dei compensi della fase monitoria: ha ritenuto applicabile la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori) e ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva violato il minimo di tabella dopo l'applicazione dell'aumento del 20%, fissando quindi in sede di legittimità la liquidazione delle spese della fase monitoria in Euro 270,00 oltre accessori. In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1284, 4° comma cod. civ.

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

    La Corte interpreta la norma come un'eccezione limitata ai rapporti negoziali (interessi accessori del debito negoziale) e non applicabile all'indennizzo ex art. 2 L. n. 89/2001 (Pinto): per l'indennizzo lo saggio va calcolato al tasso legale.

  • d.l. n. 132/2014 (introduzione comma citato)

    Ha introdotto il 4° comma dell'art.1284 c.c.; la sua disciplina viene letta come riferita ai rapporti negoziali e ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiama l'obbligo di motivazione della decisione. La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e non viziata nelle parti contestate, salvo quanto disposto sul punto specifico delle spese monitorie.

  • art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Grund per il ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha utilizzato tali parametri per vagliare le censure e ha ritenuto alcune infondate e altre meritevoli di accoglimento parziale.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Norma sulla liquidazione delle spese di giudizio. La Corte ha esaminato la compatibilità della liquidazione compiuta con i parametri del d.m. n. 55/2014 e ha imposto il rispetto dei minimi tabellari per la fase monitoria.

  • d.m. n. 55/2014 (in particolare tabella n. 8 e art. 4)

    La Corte ha ritenuto che la fase definita dinanzi al presidente della corte d'appello, pur atipica, debba essere valutata secondo la tabella n. 8 "procedimenti monitori" allegata al d.m. n. 55/2014; conseguentemente il compenso minimo e le maggiorazioni previste devono essere rispettate (nel caso concreto il minimo effettivo, con l'aumento del 20%, risultava in Euro 270,00).

  • art. 23, co. 8-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma procedurale che permette il procedimento in camera di consiglio quando non viene chiesta discussione orale; applicata nel processo di legittimità per procedere senza udienza pubblica orale.

  • giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020, Rv. 658292)

    Precedente che chiarisce l'applicazione della tabella n. 8 ai procedimenti di equa riparazione: la prima fase ex lege Pinto ha affinità formale e sostanziale con i procedimenti monitori e pertanto va valutata con la medesima tabella.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione (Pinto) gli interessi sull'indennizzo si calcolano al tasso legale; la disciplina speciale degli interessi prevista dall'art.1284, 4° comma c.c. si applica in via ordinaria ai rapporti negoziali e agli interessi accessori di debiti contrattuali, non all'indennizzo verso lo Stato.
  • La prospettazione di violazioni costituzionali in cassazione deve essere svolta tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata; non è ammissibile sollevare direttamente il contrasto costituzionale come motivo ex art.360, n.3 c.p.c.
  • Le censure di omesso esame o di carenza motivazionale in cassazione richiedono che sia dimostrabile un fatto controverso e decisivo non valutato o una motivazione manifestamente insufficiente; motivazioni sintetiche possono tuttavia risultare idonee se affrontano il punto centrale.
  • Per la liquidazione dei compensi nella prima fase del procedimento Pinto (quella svolta dinanzi al presidente/designato) si applica la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori), anche se la fase si svolge davanti alla corte d'appello: vanno rispettati i minimi tabellari e le eventuali maggiorazioni percentuali.
  • Quando il giudice applica maggiorazioni percentuali ai compensi (es. +20%), occorre verificare che il risultato non sia comunque inferiore al minimo di tabella; in caso di contrasto il giudice di legittimità può correggere la liquidazione.
  • In caso di soccombenza reciproca o esito parziale favorevole a entrambe le parti, la Cassazione può compensare le spese del giudizio di legittimità.

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