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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34361/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge deducendo la prescrizione del reato: il ricorrente sosteneva che la sentenza di primo grado fosse datata 11/01/2016 e che, non essendovi atti interruttivi, il termine di prescrizione di sei anni fosse decorso il 11/01/2022, rendendo la condanna ormai prescritta

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha rilevato che la data 11/01/2016 riportata nel frontespizio della sentenza di primo grado era un mero errore materiale; nel dispositivo e nel corpo della sentenza la data corretta è 11/01/2017 e il capo di imputazione indica il reato commesso il 25/11/2016. Dalla ricostruzione emerge che non era maturata prescrizione prima della sentenza impugnata e, peraltro, sono intervenuti atti interruttivi che fissano il termine prescrizionale in sette anni e sei mesi dalla data del fatto. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma è stata richiamata come riferimento al reato contestato (illecito in materia di stupefacenti). La Corte non ha disatteso la norma ma ha confermato la condanna sulla base della ricostruzione temporale dei fatti; non è stata accolta la tesi della prescrizione

Massime di principio

  • Un errore materiale nel frontespizio di una sentenza non vale a far maturare la prescrizione se dal corpo del provvedimento e dal dispositivo emerge una data diversa e coerente
  • In tema di prescrizione, conta la complessiva lettura degli atti: dispositivo, corpo motivazionale e capo di imputazione prevalgono su eventuali inesattezze formali
  • L'onere di dimostrare l'intervenuta prescrizione spetta al ricorrente: è necessario provare l'assenza di atti interruttivi e la decorrenza del termine
  • Gli atti processuali interruttivi prolungano il termine prescrizionale; il calcolo deve tenere conto degli effetti interruttivi già prodotti
  • Se il motivo di ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, se previsto, a una somma alla cassa delle ammende
  • Prima di proporre ricorso per prescrizione è fondamentale verificare tutte le date rilevanti (data del fatto, atti interruttivi, data della sentenza in dispositivo e nel corpo) per evitare di fondare l'impugnazione su errori formali

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