Cassazione Penale, Sentenza n. 4970/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione delle norme emergenziali e di rito (art. 23, comma 2, d.l. 149/2020; art. 602, comma 4 e art. 523, comma 1 c.p.p.), lamentando che l'udienza fissata per la trattazione scritta il 18/12/2020 era stata rinviata al 11/02/2021 senza alcuna comunicazione al difensore e all'imputato. Ne conseguirebbe una palese lesione del diritto di difesa e del regolare svolgimento del contraddittorio, atteso che la rinnovazione della citazione aveva determinato una regressione del procedimento e quindi l'obbligo di un nuovo avviso alle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che, essendo la Corte territoriale intervenuta sull'udienza del 18/12/2020 per far fronte a una nullità (difetto di notifica) e avendo disposto la rinnovazione per l'11/02/2021, si era determinata una regressione del procedimento che richiedeva la comunicazione del nuovo termine al difensore. L'omessa comunicazione ha integrato una lesione del diritto di difesa e una nullità idonea a inficiare la decisione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 149/2020
La norma introduce, in periodo emergenziale, la disciplina della trattazione scritta (rito cartolare) in appello derogando al principio di oralità e prevedendo una cesura fra discussione scritta e deliberazione; tuttavia, se la procedura subisce una regressione (ad es. per rinnovazione della citazione), va garantito un nuovo avviso alle parti perché il precedente contraddittorio non produce automaticamente efficacia sul nuovo assetto processuale.
legge 18 dicembre 2020, n. 176 (sostituzione dell'art. 23 d.l. 149/2020)
Ha modificato/sostituito le disposizioni emergenziali richiamate; la Corte ne dà conto per spiegare il quadro normativo applicabile alle trattazioni scritte nel periodo emergenziale.
art. 23-bis L. 137/2020
Richiamata in dottrina e nella doglianza, la norma va valutata insieme alle disposizioni emergenziali: comunque non esime dal dovere di notificare il differimento quando si verifica una regressione processuale che modifica il rapporto fra discussione e deliberazione.
Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso; nel contesto è stata valutata insieme alle altre regole di rito per accertare la correttezza delle comunicazioni e dell'esercizio del contraddittorio.
Riferimento alle regole sull'appello e sul procedimento davanti alla Corte territoriale; utilizzato per sostenere la censura di violazione dei diritti di difesa in sede di appello trattato con le modalità emergenziali.
Regola il principio di immediatezza della deliberazione; le disposizioni emergenziali lo derogano parzialmente introducendo la trattazione scritta, ma non eliminano l'obbligo di rispettare la sequenza degli atti processuali quando questa venga alterata da una rinnovazione.
Norme sulla nullità processuali e sulle modalità di deduzione: la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso, in presenza di regressione del procedimento, integri una nullità di ordine generale ricadente nell'ambito di tali articoli.
Massime di principio
- Quando, in appello trattato con le disposizioni emergenziali (trattazione scritta/cartolare), il giudice riscontri una nullità formale e disponga una rinnovazione o un nuovo fissazione dell'udienza, tale atto determina una regressione del procedimento e impone la notifica del nuovo termine alle parti e ai difensori.
- L'omessa comunicazione del differimento o della nuova udienza, se la rinnovazione comporta un nuovo processo decisionale su basi diverse (es. nuova notifica all'imputato), può integrare una nullità idonea a ledere il diritto di difesa e a determinare l'annullamento della decisione.
- Se invece si tratta soltanto di un rinvio della deliberazione senza ricadute sulla sequenza degli atti (nessuna regressione, nessun nuovo elemento processuale), e le parti hanno già depositato le conclusioni scritte, non sempre è necessaria una nuova comunicazione (orientamento giurisprudenziale contrastante). Occorre valutare caso per caso.
- In presenza di una lesione procedurale, il ricorrente può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; la Corte di legittimità tende a proteggere il regolare svolgimento del contraddittorio quando la sequenza degli atti processuali viene alterata.
- Alla difesa conviene sempre richiedere formalmente le comunicazioni delle udienze e, ove rilevi omissioni, attivarsi tempestivamente per eccepire la nullità nei termini processuali previsti.
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