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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4970/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione delle norme emergenziali e di rito (art. 23, comma 2, d.l. 149/2020; art. 602, comma 4 e art. 523, comma 1 c.p.p.), lamentando che l'udienza fissata per la trattazione scritta il 18/12/2020 era stata rinviata al 11/02/2021 senza alcuna comunicazione al difensore e all'imputato. Ne conseguirebbe una palese lesione del diritto di difesa e del regolare svolgimento del contraddittorio, atteso che la rinnovazione della citazione aveva determinato una regressione del procedimento e quindi l'obbligo di un nuovo avviso alle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che, essendo la Corte territoriale intervenuta sull'udienza del 18/12/2020 per far fronte a una nullità (difetto di notifica) e avendo disposto la rinnovazione per l'11/02/2021, si era determinata una regressione del procedimento che richiedeva la comunicazione del nuovo termine al difensore. L'omessa comunicazione ha integrato una lesione del diritto di difesa e una nullità idonea a inficiare la decisione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    La norma introduce, in periodo emergenziale, la disciplina della trattazione scritta (rito cartolare) in appello derogando al principio di oralità e prevedendo una cesura fra discussione scritta e deliberazione; tuttavia, se la procedura subisce una regressione (ad es. per rinnovazione della citazione), va garantito un nuovo avviso alle parti perché il precedente contraddittorio non produce automaticamente efficacia sul nuovo assetto processuale.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176 (sostituzione dell'art. 23 d.l. 149/2020)

    Ha modificato/sostituito le disposizioni emergenziali richiamate; la Corte ne dà conto per spiegare il quadro normativo applicabile alle trattazioni scritte nel periodo emergenziale.

  • art. 23-bis L. 137/2020

    Richiamata in dottrina e nella doglianza, la norma va valutata insieme alle disposizioni emergenziali: comunque non esime dal dovere di notificare il differimento quando si verifica una regressione processuale che modifica il rapporto fra discussione e deliberazione.

  • art. 602, comma 4 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso; nel contesto è stata valutata insieme alle altre regole di rito per accertare la correttezza delle comunicazioni e dell'esercizio del contraddittorio.

  • art. 523, comma 1 c.p.p.

    Riferimento alle regole sull'appello e sul procedimento davanti alla Corte territoriale; utilizzato per sostenere la censura di violazione dei diritti di difesa in sede di appello trattato con le modalità emergenziali.

  • art. 525 c.p.p.

    Regola il principio di immediatezza della deliberazione; le disposizioni emergenziali lo derogano parzialmente introducendo la trattazione scritta, ma non eliminano l'obbligo di rispettare la sequenza degli atti processuali quando questa venga alterata da una rinnovazione.

  • artt. 180 e 182 c.p.p.

    Norme sulla nullità processuali e sulle modalità di deduzione: la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso, in presenza di regressione del procedimento, integri una nullità di ordine generale ricadente nell'ambito di tali articoli.

Massime di principio

  • Quando, in appello trattato con le disposizioni emergenziali (trattazione scritta/cartolare), il giudice riscontri una nullità formale e disponga una rinnovazione o un nuovo fissazione dell'udienza, tale atto determina una regressione del procedimento e impone la notifica del nuovo termine alle parti e ai difensori.
  • L'omessa comunicazione del differimento o della nuova udienza, se la rinnovazione comporta un nuovo processo decisionale su basi diverse (es. nuova notifica all'imputato), può integrare una nullità idonea a ledere il diritto di difesa e a determinare l'annullamento della decisione.
  • Se invece si tratta soltanto di un rinvio della deliberazione senza ricadute sulla sequenza degli atti (nessuna regressione, nessun nuovo elemento processuale), e le parti hanno già depositato le conclusioni scritte, non sempre è necessaria una nuova comunicazione (orientamento giurisprudenziale contrastante). Occorre valutare caso per caso.
  • In presenza di una lesione procedurale, il ricorrente può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; la Corte di legittimità tende a proteggere il regolare svolgimento del contraddittorio quando la sequenza degli atti processuali viene alterata.
  • Alla difesa conviene sempre richiedere formalmente le comunicazioni delle udienze e, ove rilevi omissioni, attivarsi tempestivamente per eccepire la nullità nei termini processuali previsti.

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