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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09932/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un consulente aziendale aveva stipulato con una società un contratto di consulenza in data 1.7.2009, con previsione di una clausola che, in caso di recesso anticipato del committente, prevedeva il pagamento di una somma forfettaria qualificata dalle parti come risarcimento del danno. La società aveva interrotto il rapporto il 20.8.2009; il consulente chiedeva il pagamento di euro 60.000, sostenendo che si trattasse della somma dovuta per effetto del recesso. La società si era costituita eccependo la nullità del contratto e, in via riconvenzionale, deducendo il grave inadempimento del consulente e chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto già versato. I giudici di merito avevano ritenuto insussistente la nullità, ma avevano accertato l’inadempimento del consulente e dichiarato la risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione della somma già percepita. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per errata qualificazione del petitum e della causa petendi, sostenendo che la domanda fosse di pagamento della somma dovuta per il recesso e non del saldo di consulenza; 2) violazione degli artt. 2697 e 1373 c.c., per mancata considerazione dell’onere probatorio gravante sulla società e per la tesi che il rapporto fosse stato interrotto prima della scadenza; 3) omesso esame del fatto decisivo del recesso e violazione dell’art. 132 c.p.c.; 4-7) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alla visita in Portogallo, al contenuto delle email, alle deposizioni testimoniali e alla breve durata del rapporto; 8) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., contestando la gravità dell’inadempimento e l’assenza di contestazioni sul mancato svolgimento delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché i giudici di merito avevano correttamente esaminato l’intero thema decidendum, anche alla luce delle domande ed eccezioni della società, e avevano accertato un inadempimento del consulente tale da assorbire la questione della clausola di recesso. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, richiamando la doppia conforme e osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito. I motivi dal quarto al settimo sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a contestare la ricostruzione delle prove e non un vero vizio di violazione dell’art. 116 c.p.c., oltre che per il limite della doppia conforme e per il carattere meramente illustrativo delle memorie. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni di fatto non adeguatamente devolute nei gradi di merito e, comunque, dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere che vi fosse stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura del ricorrente investiva in realtà la qualificazione delle domande, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 163 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa errata individuazione di petitum e causa petendi; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei diversi vizi di legittimità dedotti; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di cassazione, soprattutto dopo la riformulazione del n. 5.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla controparte, gravasse sul ricorrente dimostrare il proprio esatto adempimento.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di recesso della condotta della società; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già escluso in fatto e in diritto tale ricostruzione, valorizzando invece l’inadempimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione mancante o apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova valore di prova legale o disattenda una regola legale di valutazione, non quando si contesti il suo prudente apprezzamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per l’inammissibilità dei motivi in presenza di doppia conforme, con onere del ricorrente di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per la risoluzione per inadempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché richiedeva una nuova valutazione del merito.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente a valutazioni di fatto non dedotte correttamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le memorie non possono integrare o sanare carenze di specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 380 bis 1 c.p.c., per ribadire la funzione solo illustrativa della memoria.

Massime di principio

  • In presenza di una controversia sulla cessazione anticipata di un rapporto contrattuale, il giudice di merito può qualificare la vicenda come recesso o come risoluzione per inadempimento sulla base del complesso delle domande ed eccezioni delle parti; se viene accertato l’inadempimento del contraente che agisce in giudizio, la questione della clausola di recesso e delle sue conseguenze economiche può risultare assorbita.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando la censura riguarda non l’oggetto della domanda o dell’eccezione, ma la qualificazione giuridica e l’interpretazione delle allegazioni svolta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non ce l’hanno, o viceversa abbia disatteso una regola legale di valutazione della prova; non è invece consentito utilizzare tale norma per contestare il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di "doppia conforme", i motivi che denunciano omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione non è più proponibile nei limiti ampi propri del precedente testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; è deducibile solo il vizio di motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
  • Quando una parte agisce per il pagamento di una somma collegata a un rapporto contrattuale e la controparte deduce l’inadempimento dell’attore chiedendo la risoluzione, l’attore deve provare il proprio esatto adempimento per contrastare la domanda avversaria e impedire gli effetti della risoluzione.
  • Le memorie depositate in cassazione hanno funzione solo illustrativa e non possono essere utilizzate per integrare o correggere motivi di ricorso carenti di specificità o di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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