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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27025/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00 in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 4 luglio 2024, deducendo con un unico motivo questioni relative alla recidiva. Dalla motivazione emerge che la doglianza riguardava la valutazione dei precedenti penali e, in particolare, il rilievo attribuito dal giudice di merito al tempo decorso dai precedenti stessi. La Corte di cassazione osserva però che le censure si risolvono in apprezzamenti di merito e che la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico valorizzando la specificità, gravità e numero dei precedenti penali, con conseguente genericità della doglianza sul tempo trascorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificabile in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le censure di legittimità che si limitano a contestare apprezzamenti riservati al giudice di merito, senza evidenziare vizi di legittimità effettivi.
  • In materia di recidiva, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi in modo specifico la gravità, il numero e la specificità dei precedenti penali, rendendo non decisivo il solo decorso del tempo.
  • La mera deduzione del tempo trascorso dai precedenti, se non accompagnata da critiche alla logica o alla completezza della motivazione, non è idonea a superare una valutazione di merito adeguatamente argomentata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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