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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17576/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito impugnata resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/12/2023. L'unica doglianza riguardava la recidiva contestata e ritenuta dai giudici di merito: secondo la difesa essa sarebbe stata ingiustamente applicata. La Corte di cassazione rileva però che la censura è smentita documentalmente, perché il precedente richiamato in sentenza in tema di evasione risulta attestato dal casellario in atti, e comunque è manifestamente infondata poiché la motivazione della sentenza impugnata sul punto è ritenuta sufficiente, non illogica e preceduta da adeguato esame delle deduzioni difensive; pertanto il relativo apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura proposta in cassazione contro il giudizio di merito sulla recidiva è inammissibile quando si risolva in una contestazione del valutato apprezzamento del giudice di merito, se la motivazione impugnata è sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando risulta smentito dagli atti e, in ogni caso, non evidenzia un vizio di legittimità ma soltanto una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'accertamento della recidiva, ove sorretto da adeguata motivazione e da riscontro documentale, non è censurabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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