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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13648/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 20 maggio 2024. Dal testo emerge che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già formulate in appello, riguardanti la recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Non sono indicati nel provvedimento i fatti storici del reato contestato né la specifica imputazione, oltre al riferimento a recidiva e pena.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale esclusione non è stata ritenuta

  • art. 616 c.p.p.

    pur non espressamente indicato nel testo riportato, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è il tipico effetto conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a riproporre, senza effettiva specificità critica, censure già dedotte in appello e già congruamente disattese dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze investono la recidiva o il trattamento sanzionatorio ma non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La valutazione della Corte territoriale su recidiva e dosimetria della pena, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici, non può essere utilmente censurata con motivi meramente reiterativi o assertivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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