Sentenza n. 560/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di 1.000 euro oltre accessori a titolo di spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza del TAR Calabria, passata in giudicato, con il quale il Ministero della Difesa era stato condannato alla refusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge. Il Ministero si è costituito. In seguito a un rinvio disposto per consentire la trasmissione della documentazione necessaria al pagamento, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza che il pagamento era intervenuto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Non è stata tuttavia depositata alcuna documentazione comprovante l'effettivo pagamento.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia presuppone l'effettivo conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita oggetto della domanda e il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento. Il Collegio ha però interpretato la dichiarazione resa dal difensore come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere [...] può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
La cessazione della materia del contendere richiede l'effettivo conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita perseguito; tale presupposto deve risultare provato nel processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente; la dichiarazione del difensore può essere interpretata come manifestazione della volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia effettivamente ottenuto, in via amministrativa, il bene della vita perseguito; la mera dichiarazione dell'avvenuto adempimento, non accompagnata da idonea prova, non è sufficiente.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima riguarda il venir meno dell'utilità concreta derivante dalla decisione, mentre la seconda presuppone l'oggettivo soddisfacimento della pretesa sostanziale.
- Quando il difensore dichiara in udienza che la pretesa azionata è stata soddisfatta e chiede la cessazione della materia del contendere, ma tale soddisfacimento non è provato, la dichiarazione può essere interpretata come rinuncia alla coltivazione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali, il conseguimento del pagamento deve essere adeguatamente documentato per consentire la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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