Cassazione Penale, Sentenza n. 17816/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo carenza di gravi indizi di colpevolezza. Contestualmente: a) per i capi C), D), E) e I) deduce che le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza erano di scarsa qualità e quindi il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria non è affidabile; b) per i capi F), G) e H) deduce che i riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese non possono essere valorizzati perché realizzati dalla polizia giudiziaria in assenza del difensore e configurerebbero accertamenti tecnici privi delle formalità difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia dato adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sulla qualità delle immagini CCTV, la Corte ha osservato che la censura relativa alla scarsa qualità è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e non nel giudizio di riesame; perciò tale doglianza è inammissibile per mancato rispetto dell'onere di specificazione in sede di riesame. Quanto ai riconoscimenti fotografici, la Corte ha confermato che le individuazioni compiute davanti alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, possono costituire elemento idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza anche se non eseguite secondo la formalità prevista dall'art. 213 cod. proc. pen., poiché si tratta di manifestazioni di percezione visiva assimilabili alla dichiarazione/testimonianza e valutabili nel libero apprezzamento del giudice. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza è stata trasmessa agli uffici per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Impone l'onere per il ricorrente di specificare in sede di riesame le doglianze sul merito (fatti, fonti di prova, valutazione) per consentire al giudice di fornire risposte adeguate; la mancata deduzione rende inammissibili censure sollevate solo in Cassazione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra prova indiziaria (art. 192, comma 2) e il grado di gravità degli indizi richiesto per le misure cautelari: per la custodia cautelare è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, livello più basso rispetto alla prova indiziaria critica e logica.
La formalità prevista per la ricognizione personale non è condizione di efficacia probatoria assoluta delle individuazioni; le individuazioni fotografiche o personali effettuate nelle indagini preliminari hanno valore in ragione della loro attendibilità e della conferma successiva, e possono contribuire a formare gravi indizi.
disp. art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria riguardanti la liquidazione delle spese e l'esecuzione del dispositivo; la Corte dispone l'invio agli uffici per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In un ricorso contro un provvedimento cautelare la Corte di Cassazione verifica soltanto se il giudice di merito (riesame) abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, controllando la congruenza logica e giuridica della motivazione.
- Le doglianze riferite a fatti, fonti di prova o valutazioni probatorie devono essere specificamente dedotte dinanzi al giudice del riesame; se sollevate per la prima volta in Cassazione, sono inammissibili per carenza di cognizione di merito.
- Per l'applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente un quadro di qualificata probabilità (gravi indizi) che è meno stringente della prova indiziaria richiesta in altri contesti (art. 192, comma 2).
- Le individuazioni fotografiche o personali compiute dinanzi alla polizia giudiziaria, se non affette da elementi di inattendibilità, possono valere come elemento idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza anche se non effettuate secondo la formalità dell'art. 213; il loro valore probatorio dipende dall'attendibilità e dalla conferma successiva.
- La scarsa qualità di riprese CCTV può incidere sull'affidabilità dell'identificazione, ma tale profilo deve essere tempestivamente e specificamente contestato nelle sedi di merito per poter essere efficacemente valutato in seguito.
Testo integrale
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