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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25420/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal ricorrente, senza l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto interessato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione è stato però proposto personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo al 3 agosto 2017, quindi sotto la vigenza della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha rilevato d'ufficio che tale forma di proposizione rende il ricorso inammissibile. È stato inoltre richiamato il precedente delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, escludendo che il requisito della difesa tecnica in cassazione comprima illegittimamente il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, esclude la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per escludere che il requisito della difesa tecnica in cassazione violi il diritto di impugnazione costituzionalmente garantito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel medesimo senso, per escludere una violazione del diritto di difesa derivante dal divieto di ricorso personale in cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo l'inciso che consentiva la proposizione personale del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, non essendo più consentita la proposizione personale.
  • La mancanza del ministero di un difensore abilitato nel ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile anche senza formalità di procedura.
  • La previsione legislativa della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore ed è compatibile con il diritto di difesa e con il parametro convenzionale, considerato l'elevato tecnicismo del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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