Cassazione Penale, Ordinanza n. 34635/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato in concorso. La doglianza riguardava, in particolare, la ritenuta aggravante della recidiva reiterata e specifica: secondo la difesa la motivazione sarebbe stata apparente perché fondata solo sulle concrete modalità della condotta e sui precedenti penali, uno dei quali specifico, senza dimostrare una reale e attuale pericolosità del soggetto. Con il medesimo argomento veniva censurato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi che il fatto, consistente in un furto di merce all'interno di un centro commerciale, non sarebbe stato espressivo di particolare pericolosità, considerando anche la spontanea presentazione alla polizia giudiziaria e l'ammissione dell'addebito. La Corte di cassazione ha però rilevato che dalle sentenze di merito risultava un furto preordinato da tre persone, con modalità concordate, eseguito dall'imputato quale autore materiale dell'impossessamento e con sottrazione delle merci mediante due condotte distinte, sebbene ravvicinate, circostanze idonee a sorreggere sia la valutazione sulla recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica e non carente la motivazione con cui i giudici di merito avevano valorizzato la preordinazione del furto, il concorso di tre persone, il ruolo materiale dell'imputato, le modalità esecutive e i precedenti penali per affermare la persistenza e l'inclinazione a delinquere ai fini della recidiva reiterata e specifica. Analogamente, ha giudicato legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la scaltrezza dell'esecuzione, l'accordo criminoso e il valore della merce sottratta costituivano elementi ostativi prevalenti, pur a fronte dell'ammissione degli addebiti e della restituzione dei beni. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n. 4 e n. 5 c.p.
La condanna di merito riguardava un furto aggravato commesso in concorso di persone, con aggravanti legate alle modalità esecutive idonee a ostacolare i controlli e al valore/modalità della sottrazione, poi oggetto del ricorso solo quanto al trattamento sanzionatorio e alla recidiva.
Per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi previsti dalla norma, purché ritenuto prevalente e idoneo a giustificare la decisione.
La concessione delle attenuanti generiche può essere negata sulla base di elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto o alle modalità esecutive, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri favorevoli.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla recidiva è infondata quando la motivazione del giudice di merito valorizza in modo non apparente elementi concreti del fatto, i precedenti penali e la capacità della condotta di esprimere persistente inclinazione a delinquere; non è necessario un ragionamento ulteriore se tali dati rendono non illogica la valutazione di maggiore pericolosità.
- Ai fini della recidiva reiterata e specifica, il giudice può inferire la pericolosità attuale dalla preordinazione del reato, dal concorso organizzato con altri soggetti e dalle modalità esecutive che denotino scaltrezza o accresciuta capacità criminosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individua anche un solo elemento, tra quelli rilevanti ex art. 133 c.p., ritenuto prevalente in senso sfavorevole; non è richiesto un bilanciamento analitico di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- La spontanea presentazione alla polizia giudiziaria, l'ammissione degli addebiti e la restituzione del bene non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se il fatto presenta connotati di organizzazione, valore economico non trascurabile e modalità esecutive significative.
Come è indicizzato
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